Coefficiente 2,44% anche ai militari con anzianità inferiore a 15 anni al (Corte dei Conti Sez. II App. n. 244 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il principio, enunciato dalle Sezioni riunite n. 12/QM/2021, estende anche ai militari con anzianità inferiore ai 15 anni il criterio già affermato dalla n. 1/QM/2021 per i militari con anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni. Ne deriva la riforma della sentenza di primo grado che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Sui ratei arretrati spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

Un ex ufficiale della Guardia di Finanza, collocato in quiescenza dal 7 febbraio 2019, ha proposto ricorso per ottenere la riliquidazione della pensione in godimento. Il trattamento era stato liquidato con il sistema misto applicando il coefficiente del 35% previsto dall’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973, anziché il più favorevole 44% di cui all’art. 54 del medesimo testo unico.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con sentenza n. 480 del 1° giugno 2021, ha respinto la domanda, richiamando la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 ed escludendo che l’aliquota del 2,44% annuo potesse applicarsi ai militari con anzianità inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995. Il ricorrente ha impugnato la decisione, deducendo la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e richiamando il successivo intervento nomofilattico delle Sezioni riunite n. 12/QM/2021. L’INPS si è costituito chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ha esaminato l’unico motivo di gravame, incentrato sulla ritenuta violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Ha ricostruito il contrasto giurisprudenziale che aveva a lungo diviso la giurisprudenza contabile, richiamando numerose pronunce delle tre Sezioni d’appello e delle Sezioni d’appello per la Regione Sicilia, ed il successivo intervento in chiave nomofilattica delle Sezioni riunite.

Con la sentenza n. 1/QM/2021 le Sezioni riunite avevano enunciato il principio secondo cui la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, in favore del personale militare cessato con oltre 20 anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, va calcolata applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

La Corte ha poi valorizzato la successiva sentenza n. 12/QM/2021, con la quale le Sezioni riunite hanno esteso il medesimo trattamento al personale militare cessato dal servizio con anzianità superiore a 20 anni che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni. Anche per tale categoria la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Il Collegio ha rilevato che la giurisprudenza contabile si è ormai consolidata in senso conforme a tale ultima pronuncia, richiamando numerose decisioni delle Sezioni d’appello. Poiché l’appellante aveva maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità di servizio inferiore a 15 anni, ha ritenuto applicabile il principio affermato dalla n. 12/QM/2021, riformando la sentenza impugnata.

Ha quindi riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione, sulla quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%. Sui ratei arretrati ha attribuito la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., dalla maturazione di ciascun rateo fino all’effettivo soddisfo. Le spese del grado sono state liquidate in euro 700,00, da distrarsi in favore del difensore antistatario, con conferma della compensazione di quelle del primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *