Quota retributiva pensione militari sistema misto e anzianità inferiore a quindici anni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 23 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Il principio, affermato dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 1/2021/QM, è stato esteso dalla successiva n. 12/2021/QM anche ai militari che a quella data vantavano un’anzianità inferiore a quindici anni. L’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile al di fuori del contesto di riferimento, per evitare duplicazioni di valorizzazione del medesimo periodo di servizio.

Il Fatto

Un militare della Guardia di Finanza, collocato in quiescenza con un’anzianità complessiva superiore a venti anni e con anzianità maturata al 31 dicembre 1995 inferiore a quindici anni, ha ottenuto dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna l’accoglimento parziale del ricorso diretto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento. Il giudice di primo grado ha applicato il coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile alla predetta data, con liquidazione degli arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria.

L’INPS ha proposto appello deducendo la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, sostenendo che i principi delle Sezioni riunite non fossero estensibili a chi, al 31 dicembre 1995, vantava un’anzianità inferiore a quindici anni. L’appellato non si è costituito nel grado di appello.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Sezione dichiara la contumacia dell’appellato, non costituitosi nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio. Nel merito il gravame è dichiarato infondato. Il Collegio aderisce all’orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite, ormai recepito dalla granitica giurisprudenza delle Sezioni di appello.

La Corte richiama la sentenza n. 1/2021/QM, con la quale le Sezioni riunite hanno affermato che la quota retributiva della pensione va determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Tale soluzione ermeneutica esclude l’applicazione uniforme della percentuale di rivalutazione prevista dall’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, che non è invocabile al di fuori del proprio contesto di riferimento.

Il percorso argomentativo delle Sezioni riunite muove dal rischio di duplicazione della valorizzazione dei trattamenti. L’applicazione indiscriminata della percentuale del 44% comporterebbe una prima valorizzazione del periodo compreso tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e il compimento dei venti anni nella quota retributiva, e una seconda nella quota contributiva parimenti confluente nel montante di calcolo. Il coefficiente del 2,44% consente invece una scala di accrescimento reale, rispettando la proporzionalità tra anzianità effettiva e anzianità alla data considerata.

Il Collegio richiama quindi la sentenza n. 12/2021/QM, che ha esteso tali principi anche ai militari collocati in quiescenza con anzianità complessiva superiore a venti anni ma inferiore a quindici alla data del 31 dicembre 1995, come l’odierno appellato. Anche tale arresto è stato pacificamente recepito dalle Sezioni di appello. La Sezione intende conformarsi a tale indirizzo e rigetta l’appello.

Quanto alle spese, le oscillazioni giurisprudenziali che hanno determinato la pronuncia nomofilattica, intervenuta in pendenza del gravame, ne giustificano l’integrale compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

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