Quota retributiva pensione mista militari oltre 20 anni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 29 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile in via generalizzata. Il principio è affermato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 12/2021/QM del 9.9.2021, che conferma e precisa la soluzione già espressa con la sentenza n. 1/2021/QM.
Il Fatto
Un ex maresciallo dell’Aeronautica militare, collocato in quiescenza dal 30 settembre 2014, ha maturato un’anzianità contributiva utile ai fini previdenziali di 30 anni, 0 mesi e 5 giorni, di cui 8 anni, 0 mesi e 25 giorni alla data del 31 dicembre 1995. Per tale ragione il sistema di calcolo applicabile è quello misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995.
Con sentenza n. 58/2021, depositata il 26 febbraio 2021, la Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna ha accolto parzialmente il ricorso, applicando alla quota retributiva il coefficiente annuo del 2,44% e riconoscendo il diritto alle differenze sui ratei arretrati, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale. L’INPS ha proposto appello, contestando l’applicabilità dell’aliquota del 44% ai militari con anzianità inferiore ai 15 anni al 31 dicembre 1995.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda le modalità di computo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, spettante a un ex militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile, che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai 15 anni. L’INPS sostiene che l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sia riferibile ai soli militari cessati con anzianità compresa tra 15 e 20 anni.
La Sezione ritiene l’appello infondato, in coerenza con l’orientamento nomofilattico espresso dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 12/2021/QM del 9.9.2021. Tale pronuncia ha affermato che la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, applicando l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, e non l’aliquota del 44%.
Richiamando il canone della sinteticità, elevato a principio generale dal codice della giustizia contabile (art. 5, art. 39 c.g.c. e art. 17 delle norme di attuazione), la Corte fa rinvio al percorso argomentativo dell’Organo nomofilattico. La decisione ribadisce la soluzione già fornita con la sentenza n. 1/2021/QM, alla quale il primo giudice aveva conformato le proprie statuizioni, ritenendola riferibile anche ai militari con anzianità inferiore ai 15 anni al 31 dicembre 1995.
Non residua quindi alcun margine di incertezza sulla spettanza del diritto all’applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% sulla quota parte della pensione calcolata con sistema retributivo, né sul pagamento delle differenze sui ratei arretrati maggiorati degli accessori di legge, nei termini statuiti in primo grado e nei limiti della dichiarata prescrizione, profilo quest’ultimo coperto da giudicato.
L’appello è pertanto respinto. Le spese sono integralmente compensate per i due gradi di giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della novità dell’orientamento nomofilattico intervenuto dopo la proposizione del gravame.
Nota della Redazione
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