Firma del conto dall’agente contabile e sanatoria per riconoscimento di paternità (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 92 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto esige che il conto e le sue modifiche siano sottoscritti dall’agente contabile della gestione oggetto del giudizio, perché il art. 140, comma 2, c.g.c. impone una compilazione idonea «per forma e contenuto» a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente. La mancata sottoscrizione integra un’irregolarità formale del conto, rilevabile su eccezione della Procura regionale. Tale irregolarità è tuttavia sanata quando la memoria dell’ente depositata in giudizio rechi la firma dell’agente contabile pro tempore e il riconoscimento formale della paternità del conto, con assunzione della responsabilità personale. In tal caso il giudice dichiara la regolarità del conto e ne pronuncia il discarico, anche per economia processuale.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto giudiziale di un agente contabile, consegnatario dei titoli azionari di un Comune, per l’esercizio 2017. Il Giudice designato, con propria relazione, aveva concluso per il discarico.
I conti erano stati ricompilati secondo il criterio del valore del patrimonio netto, in aderenza alle ordinanze interpretative della Sezione, ma risultavano sottoscritti dal Sindaco in carica anziché dall’agente contabile all’epoca individuato. Su questa base la Procura regionale ha espresso avviso contrario alla proposta di discarico, chiedendo l’iscrizione al ruolo dei conti esaminati e la loro ricompilazione. Si è costituito il Comune, sostenendo che le modifiche costituissero mera parifica; in udienza il rappresentante della Procura ha ribadito la necessità della firma dell’agente contabile responsabile.
La Motivazione della Corte
La Sezione prende atto che le modifiche ai conti sono correttamente redatte alla luce delle ordinanze interpretative nn. 21 e 22 del 2022 e del metodo del patrimonio netto, ritenuto preferibile. Rileva però che esse non risultano sottoscritte dall’agente contabile.
Richiamando l’art. 140, comma 2, c.g.c., i giudici confermano l’eccezione della Procura: la correttezza formale del conto esige la firma dell’agente, quale titolare della gestione rappresentata. L’irregolarità eccepita è dunque sussistente.
Il percorso argomentativo non si arresta tuttavia alla diagnosi dell’irregolarità. La memoria del Comune ricostruisce l’iter procedimentale di redazione del conto e reca la firma dell’agente contabile pro tempore, con riconoscimento formale della paternità del conto. Da qui l’assunzione della responsabilità «propria» e personale dell’agente, in coerenza con la norma che esige la compilazione corretta anche «per forma».
La Sezione qualifica così l’elemento contenuto nella memoria come idoneo a sanare l’irregolarità segnalata. Ne consegue, anche per economia processuale, la declaratoria di regolarità del conto e il discarico. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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