Giudizio per resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 225 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento per la resa del conto giudiziale, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Tale forma di definizione non muta in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico, non emergendo dall’art. 144 c.g.c. alcuna differenziazione tra decreto che accolga il ricorso e decreto che lo rigetti. Ne consegue che, divenuta impossibile la compilazione d’ufficio del conto per la mancata determinazione dei dati contabili, il giudizio si estingue per cessata materia del contendere. L’assenza di contraddittorio esclude la pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale da parte di un agente contabile esterno, gestore di una struttura ricettiva, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria ex art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione.
Il conto riguardava la gestione di riscossione e versamento dell’imposta di soggiorno per l’anno 2019. Fissato il termine con decreto, il Giudice ha poi ordinato con un secondo decreto la compilazione d’ufficio del conto, a spese dell’agente contabile, a cura del Segretario generale del Comune, assegnando quattro mesi e irrogando la sanzione pecuniaria. L’Amministrazione ha comunicato l’impossibilità di provvedere, non riuscendo a definire in maniera certa le presenze turistiche dell’anno 2019.
La Motivazione della Corte
Il Giudice muove dalla qualificazione del procedimento. Il giudizio per resa del conto è caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ma conserva natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica ex art. 144 c.g.c.
Da tale premessa discende la conseguenza centrale: la forma di definizione non può variare a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico assume. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la giurisprudenza della Sezione secondo cui dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra decreto che accolga il ricorso e decreto che lo rigetti.
Accertato che la compilazione d’ufficio del conto è divenuta impossibile per la mancanza dei dati necessari alla determinazione delle presenze turistiche, e ritenuta la definizione del giudizio ex art. 144 c.g.c., il Giudice dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere. La pronuncia vale anche in ragione delle richieste formulate in giudizio, con il Pubblico Ministero rimesso alle valutazioni del Giudice.
La mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto esclude infine la pronuncia sulle spese. Gli atti sono trasmessi alla Procura regionale per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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