Imposta di soggiorno: permane la giurisdizione contabile sul gestore (Corte dei Conti Sez. II App. n. 34 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le modifiche normative introdotte dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, e dall’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, che attribuiscono al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile d’imposta, non fanno venir meno la sua qualità di agente contabile. La riscossione dell’imposta di soggiorno e il successivo riversamento al Comune integrano un rapporto di servizio pubblico con obblighi contabili, del tutto distinto dall’obbligazione tributaria. Ne consegue la permanenza della giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità per omesso riversamento delle somme riscosse. La qualifica di responsabile d’imposta e quella di agente contabile operano su piani diversi e sono compatibili.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio la società gestrice di una struttura alberghiera, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale per l’omesso versamento dell’imposta di soggiorno incassata negli anni dal 2014 al 2018. Le somme non riversate al Comune ammontavano a oltre 567.000 euro, cui si aggiungevano interessi e spese di riscossione.

La Sezione giurisdizionale territoriale, accogliendo l’eccezione della convenuta, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, sul presupposto che il nuovo ruolo di responsabile d’imposta avrebbe fatto perdere al gestore la qualifica di agente contabile. La Procura ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ricostruisce il quadro normativo: l’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 ha inserito il comma 1-ter nell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011, attribuendo al gestore la qualifica di responsabile del pagamento con diritto di rivalsa; l’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021 ha previsto l’applicabilità della disciplina anche ai fatti anteriori al 19 maggio 2020.

Il Collegio ritiene che la norma interpretativa sia idonea a inibire la regola della perpetuatio iurisdictionis ex art. 13 c.g.c., imponendo la verifica della questione anche per le domande introdotte prima della sua entrata in vigore. Richiama sul punto Cass. Sez. Un. ord. n. 27074/2016.

Nel merito, però, le novelle non hanno inciso sul rapporto di servizio tra gestore e Comune. La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 19654/2018, secondo cui i regolamenti comunali affidano all’albergatore attività funzionali alla realizzazione impositiva dell’ente, instaurando un rapporto di servizio con compiti contabili, distinto da quello tributario. Il gestore compie il maneggio di denaro pubblico e assume la qualifica di agente contabile ai sensi dell’art. 178 r.d. n. 827/1924.

Le due qualifiche assolvono a funzioni diverse: il responsabile d’imposta interviene come coobbligato solidale in caso di inadempimento del soggetto passivo; l’agente contabile deve riversare quanto riscosso e porre in essere gli altri adempimenti. La Corte ribadisce il principio delle Sezioni riunite n. 22/2016 e dichiara erroneamente superato il precedente della Sezione territoriale.

Accolti i primi due motivi, la Corte disattende la richiesta, formulata in via gradata, di rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 5-quinquies, risultando il giudizio definibile con il consolidato approccio ermeneutico. Dichiara quindi la giurisdizione contabile e rimette gli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a), c.g.c., per la prosecuzione del giudizio nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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