Responsabilità erariale per indebita percezione di contributi agricoli (Corte dei Conti Sez. I App. n. 117 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, l’utilizzo di titoli di spesa e di quietanze funzionali a dimostrare investimenti solo apparenti integra un occultamento doloso del danno, che impedisce il decorso della prescrizione fino alla scoperta dell’illecito. Il termine iniziale decorre, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge 14 gennaio 1994, n. 20, dal momento in cui la Procura contabile acquisisce la segnalazione di danno, non dall’erogazione del finanziamento. Nel processo contabile la regola di giudizio è quella del “più probabile che non”, distinta dal canone penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio, sicché il giudice può affermare la responsabilità patrimoniale pur in presenza di esiti penali incerti. La realizzazione delle opere non esime da responsabilità, essendo ammissibili a contributo solo le spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con la sentenza n. 131/2022, aveva condannato il titolare di una ditta individuale agricola, in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima azienda, al pagamento di € 74.475,91 a favore dell’ente regionale erogatore, oltre rivalutazione e interessi. Era contestata l’indebita percezione di finanziamenti comunitari nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna, Misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole).

Il giudice di prime cure aveva ravvisato una condotta dolosa, consistente nell’avere prodotto titoli di spesa e quietanze oggettivamente non rispondenti al vero, con sviamento del finanziamento rispetto agli obiettivi della misura. L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza, deducendo la prescrizione dell’azione erariale, l’insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità e, in subordine, la rideterminazione della somma.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto la richiesta di discussione in videoconferenza, rilevando che la disciplina emergenziale dettata dall’art. 85 del d.l. n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, era temporalmente delimitata alla durata della pandemia e ha perso efficacia al cessare della situazione emergenziale. Ha poi dichiarato ammissibile l’istanza di trattazione cartolare, non ostandovi l’art. 196 C.G.C.: è lo stesso appellante a chiedere la decisione allo stato degli atti, senza opposizione della Procura, in sintonia con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.

Quanto alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa del processo penale, il Collegio ha confermato il diniego. Manca il rapporto di pregiudizialità richiesto dall’art. 106 C.G.C.: il giudice contabile dispone di un autonomo potere di apprezzamento dei fatti costitutivi della responsabilità, anche quando gli stessi abbiano rilevanza penale. La regola di giudizio del “più probabile che non” può condurre a conclusioni differenti da quelle penali, come affermato dalle SS.RR. in sede giurisdizionale, ord. n. 6/2018. La richiesta di archiviazione, di esito ignoto, è inidonea a dimostrare che i lavori non sarebbero stati eseguiti.

Nel merito, la Corte ha confermato l’esistenza di una fitta rete di rapporti tra imprese beneficiarie dei medesimi contributi, con scambio di fatture di uguale importo per lavori eseguiti “in economia”. L’appellante è venuto meno all’obbligo di cofinanziamento con mezzi propri, pari al 50 per cento delle opere. La circostanza che le opere siano state realizzate non costituisce esimente, perché ammissibili a contributo solo le spese effettivamente sostenute. Né rileva la mancata revoca del contributo da parte dell’ente erogatore.

Sulla prescrizione, la Corte ha ribadito che l’utilizzo di titoli di spesa e quietanze funzionali a dimostrare investimenti solo apparenti integra occultamento doloso, ostativo al decorso del termine. Il dies a quo coincide con la data di invio della segnalazione di danno della Guardia di Finanza (19.04.2021), non con l’erogazione delle somme. L’azione, notificata con l’invito a dedurre del 9 luglio 2021, è dunque tempestiva. L’appello è stato rigettato, con conferma della sentenza e condanna alle spese.

Nota della Redazione

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