Parere positivo sulla costituzione di società in house per i rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 116 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio della funzione di controllo attribuita dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, la Sezione regionale di controllo verifica che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni contenga un’analitica motivazione sulla necessità della società, sulla sostenibilità finanziaria, sulla convenienza economica e sulla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il rinvio per relationem alla relazione e al piano economico finanziario approvati dall’ente di governo d’ambito, ai sensi degli artt. 14 e 17 d.lgs. n. 201/2022, può assolvere l’onere motivazionale quando la documentazione richiamata contenga gli elementi richiesti e sia verificabile dal Comune. Resta tuttavia necessario che l’atto dia conto del rispetto dell’equilibrio di bilancio, anche prospettico, e della compatibilità dell’intervento con la disciplina degli aiuti di Stato. Il parere è pertanto positivo solo con le precisazioni sui profili non compiutamente motivati.

Il Fatto

Il Comune di Roncà ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la propria deliberazione consiliare con cui, aderendo alla scelta del Consiglio di bacino Verona Nord, partecipa alla costituzione di una nuova società in house per la gestione integrata dei rifiuti urbani. L’operazione coinvolge i comuni del bacino; il Comune vi aderisce in via indiretta, tramite il Consorzio Le Valli, che acquisisce le quote in nome e per conto dei consorziati.

Il Comune ha ritenuto di assolvere l’onere motivazionale richiesto dall’art. 5 d.lgs. n. 175/2016 mediante rinvio alla relazione e al piano economico finanziario approvati dall’Assemblea del Consiglio di bacino. La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi la conformità di tale impostazione ai requisiti del testo unico sulle società a partecipazione pubblica.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della funzione, richiamando le Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022 e n. 19/QMIG/2022: la disciplina dell’art. 5, comma 3, Tusp riguarda i due momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualità di socio, ossia la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni. Nel caso concreto, all’esito dell’operazione il Comune acquista la veste di socio in via indiretta, per il tramite del consorzio. Ne deriva che l’atto rientra tra quelli sottoposti a scrutinio.

La Corte osserva che i margini di discrezionalità del Comune sono ristretti: la scelta dell’affidamento in house è riservata al Consiglio di bacino, in forza della disciplina statale e regionale. L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 e l’art. 7, comma 1, lett. c), sono rispettati quanto all’organo competente, essendo l’atto adottato con delibera consiliare.

Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la costituzione di una società per azioni rispetta l’art. 3 Tusp e l’oggetto sociale rientra tra le finalità dell’art. 4 Tusp, trattandosi di produzione di un servizio di interesse generale. Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Sezione distingue il profilo oggettivo da quello soggettivo. Il primo è documentato dal piano economico finanziario, che evidenzia una crescita dell’EBITDA e indicatori reddituali adeguati. Il secondo è soddisfatto dalla dichiarazione del Consorzio circa la disponibilità dei fondi, con la conseguenza che nessuna spesa grava sul bilancio comunale.

Resta un deficit motivazionale riguardo all’equilibrio di bilancio in chiave prospettica; la Corte lo segnala, pur rilevando che la relazione esclude ricadute negative sulla finanza pubblica e impone al Comune il monitoraggio e gli accantonamenti di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011. Anche la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato non è motivata nell’atto deliberativo. Pur non rilevando profili di contrasto, la Sezione li richiama espressamente tra le precisazioni del parere, rendendo così la motivazione completa solo a seguito di integrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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