Appello in materia pensionistica inammissibile se proposto personalmente dal pensionato (Corte dei Conti Sez. II App. n. 32 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti l’appello deve essere proposto con il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, a pena di inammissibilità. Il requisito è imposto dall’art. 28, comma 2, c.g.c. e ribadito dall’art. 190, comma 3, c.g.c., che esige la sottoscrizione dell’atto da parte di un avvocato cassazionista. La successiva sottoscrizione del medesimo atto da parte di un professionista non è idonea a sanare il vizio quando non sia stata conferita la procura alle liti e quando il termine per impugnare sia ormai scaduto. La procura depositata tardivamente è irrituale, perché non conforme all’art. 83, comma 3, c.p.c. cui rinvia l’art. 29 c.g.c., e non può superare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta personalmente dalla parte.
Il Fatto
L’appellante, ex militare cessato dal servizio per perdita del grado, aveva chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata per un’infermità psichiatrica asseritamente dipendente da causa di servizio. La domanda era stata respinta dal Ministero della Difesa e il ricorso era stato rigettato con sentenza passata in giudicato.
Con successivo ricorso l’ex militare ha nuovamente chiesto la prestazione davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, che lo ha dichiarato inammissibile per l’esistenza di un pregresso giudicato esterno. Ha quindi proposto appello personalmente, lamentando l’omessa valutazione di un fatto decisivo e l’omessa istruttoria, chiedendo la rinnovazione della prova mediante CTU. All’udienza il difensore nominato in un secondo momento ha insistito per l’accoglimento del gravame.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dichiarato l’appello inammissibile, incentrando la decisione su un vizio di carattere processuale. L’art. 28, comma 2, c.g.c. prevede che nei giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali d’appello sia obbligatorio il ministero di un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. La stessa regola è ribadita dall’art. 190, comma 3, c.g.c., che impone la sottoscrizione dell’atto di appello a pena di inammissibilità da parte di un avvocato cassazionista.
Nel caso esaminato l’atto era stato proposto personalmente dall’appellante, in violazione di entrambe le disposizioni. Né poteva assumere rilievo la circostanza che lo stesso atto fosse stato successivamente ritrasmesso con l’aggiunta della sottoscrizione di un avvocato cassazionista, in un momento in cui l’impugnazione era ancora proponibile. La Corte ha osservato che la sottoscrizione non risultava apposta in forza di un mandato professionale: non essendo stata documentata l’investitura mediante la produzione della procura alle liti, deve escludersi che il professionista abbia agito patrocinando nell’interesse e in nome della parte.
Quanto al deposito della nuova procura, la Sezione ha rilevato che esso non offre alcuna ulteriore opzione interpretativa. Ogni tentativo di superare l’inammissibilità è precluso dal fatto che la procura è irrituale, non essendo conforme all’art. 83, comma 3, c.p.c. cui rinvia l’art. 29 c.g.c., e perché interviene quando il termine per impugnare era ormai abbondantemente scaduto. A quel punto la possibilità di sanare l’anomalia dell’impugnazione proposta personalmente dal pensionato era irrimediabilmente preclusa.
La Corte ha inoltre rilevato che non risultava documentata la notifica dell’atto di gravame al Ministero della Difesa, controparte nel giudizio di primo grado, e che l’appello non recava doglianze specificamente pertinenti alla statuizione di inammissibilità resa dal primo giudice. In definitiva l’appello è stato dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 28, comma 2, e 190, comma 3, c.g.c., con declaratoria di non luogo a provvedere sulle spese, in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di notifica al Ministero della Difesa.
Nota della Redazione
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