Appello pensionistico ammesso per motivazione apparente su questione medico-legale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 99 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, l’appello è consentito per i soli motivi di diritto e le questioni relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio sono qualificate dal legislatore come questioni di fatto. Il difetto di motivazione su una questione di fatto è deducibile in appello soltanto quando la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o presenti una motivazione apparente, cioè argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi. In tale ipotesi il vizio integra violazione di legge e il giudice d’appello annulla la sentenza, rimettendo gli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.. Il vizio deve risultare direttamente dal provvedimento impugnato, senza che l’art. 111 Cost. imponga un raffronto tra le ragioni della sentenza e il materiale probatorio.

Il Fatto

Un militare dell’Arma dei Carabinieri, in servizio come ausiliario per un breve periodo e poi congedato per riforma, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità e il conseguente diritto alla pensione privilegiata. Il ricorso era stato rigettato dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, che aveva recepito le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo non confutate in modo convincente le argomentazioni del consulente di parte.

L’interessato ha proposto appello deducendo la violazione dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché una ipotesi di motivazione apparente, perplessa e omessa, tale da determinare la nullità della sentenza. Il Ministero della Difesa ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 170 c.g.c.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria l’eccezione di inammissibilità. L’art. 170, comma 1, c.g.c. limita l’appello in materia pensionistica ai soli motivi di diritto e qualifica come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio e alla classifica o aggravamento di infermità. La norma è in continuità con il previgente art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, convertito con legge n. 19/1994.

Richiamando le Sezioni riunite n. 10/QM/2000, la Corte ribadisce i criteri di distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto. I motivi di diritto investono la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo; tra essi rientrano i vizi che comportano nullità della sentenza o del processo. Il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello solo ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Il vizio di motivazione su questioni medico-legali integra violazione di legge soltanto quando si traduca in radicale assenza di motivazione, ovvero in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, o fra loro logicamente inconciliabili, perplesse e obiettivamente incomprensibili. La Corte richiama sul punto numerosi precedenti, tra cui Sez. II App. n. 14/2024, n. 373/2023, n. 338/2023 e Sez. App. Sicilia n. 42/2023. Tali principi sono confermati dalla Corte costituzionale, ordinanza n. 84 del 2003, che ha escluso il controllo sulla sufficienza della motivazione, ammettendo solo quello sull’esistenza, nei termini dell’assoluta omissione o della mera apparenza. Il vizio deve risultare direttamente dal provvedimento, non imponendo l’art. 111 Cost. un raffronto con il materiale probatorio, come chiarito da Cass. n. 3803/2004.

Nel caso concreto l’appello è ammissibile, perché non reintroduce questioni di fatto già esaminate, ma fa valere la carenza totale di motivazione. Nel merito è fondato. La decisione impugnata si era limitata a richiamare sinteticamente la consulenza d’ufficio, senza spiegare le ragioni per cui le argomentazioni del consulente di parte non fossero state smentite in modo convincente, né indicando data e contenuti della relazione di parte. Quanto affermato risulta apodittico e inidoneo a far emergere il percorso logico-argomentativo, tanto più che le critiche erano state ribadite nelle note d’udienza, nemmeno citate. Ricorre quindi una ipotesi di motivazione inesistente e/o apparente, sindacabile anche se relativa a questione medico-legale.

La Corte accoglie dunque l’appello, annulla la sentenza impugnata e rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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