Polizia penitenziaria: ricalcolo pensione con aliquota 2,44% dal 2022 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 103 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva effettivamente maturata inferiore a diciotto anni, si applica l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, con l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile, in forza dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021. La riliquidazione del trattamento trova applicazione anche per i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della disposizione, ma con efficacia solo ex nunc, non retroattiva, e quindi con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Ne consegue il riconoscimento dei relativi arretrati maturati, maggiorati degli accessori di legge.
Il Fatto
Un pensionato, già appartenente alla Polizia penitenziaria, al 31 dicembre 1995 vantava un servizio utile di 15 anni e un mese. La sua domanda, volta all’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il calcolo della quota retributiva della pensione, era stata respinta in primo grado dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, sul rilievo che il ricorrente non rientrava tra il personale militare destinatario della norma.
L’interessato ha proposto appello, deducendo la falsa applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, anche in relazione ai commi 101 e 102 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 nel frattempo entrati in vigore. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto in punto di arretrati, ammettendo l’applicazione della nuova disciplina nei limiti temporali dal 2022.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione ha verificato l’ammissibilità dell’appello alla luce dei limiti dell’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici consente l’impugnazione per soli motivi di diritto. La doglianza, prospettando un asserito errore di diritto, è stata ritenuta ammissibile.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 e dalla n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021, secondo cui la quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.
La Sezione ha però rilevato che la giurisprudenza d’appello aveva in passato escluso l’applicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 ai corpi di polizia ad ordinamento civile: l’art. 1 della legge n. 395/1990 aveva dichiarato il Corpo di polizia penitenziaria destinatario delle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e l’art. 56, comma 3, d.lgs. n. 443/1992 aveva richiamato il solo art. 52 del d.P.R. n. 1092/1973.
Il quadro è mutato con l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, che, in considerazione della specificità riconosciuta dall’art. 19 della legge n. 183/2010, ha esteso al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il calcolo della quota retributiva. La giurisprudenza contabile ha ritenuto la norma applicabile anche ai trattamenti già liquidati, ma con efficacia ex nunc, trattandosi di disposizione priva di efficacia retroattiva e non di interpretazione autentica: si tratta di una retroattività temperata, che contempera l’esigenza di parità di trattamento con l’equilibrio di bilancio.
Tale lettura ha ricevuto l’avallo della Corte costituzionale, sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023, che ha puntualizzato l’applicazione non retroattiva della riliquidazione, operante solo dal rateo di gennaio 2022, e dell’ordinanza n. 36 del 6 marzo 2023. Nel caso di specie il pensionato ha quindi diritto al ricalcolo con l’aliquota del 2,44% per ciascun anno maturato fino al 31 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con gli arretrati maggiorati degli accessori di legge, riconosciuti in applicazione dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Le spese di difesa sono state compensate; nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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