Contratti derivati e danno erariale: la prescrizione decorre dalla chiusura del rapporto (Corte dei Conti Sez. I App. n. 86 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti derivati di durata a natura aleatoria il danno erariale non può ritenersi realizzato, con i caratteri della certezza e della definitività, in costanza di esecuzione del rapporto, poiché i differenziali finanziari negativi maturati alle singole scadenze sono strutturalmente ripianabili per effetto delle oscillazioni del tasso di riferimento. Il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 e il termine decorre dal momento in cui l’erario subisce l’effettivo nocumento, identificabile solo al consolidarsi degli oneri definitivi del contratto. In presenza di relazioni tecniche di parte e di oggettiva complessità della valutazione finanziaria, il giudice d’appello dispone consulenza tecnica d’ufficio ai fini del riscontro del nesso di causalità, avvalendosi di organismi tecnici di amministrazioni pubbliche ai sensi degli artt. 97 e 197, comma 2, cod. giust. contabile.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla stipula, deliberata da una giunta comunale nel novembre 2006, di un contratto IRS swap su un sottostante mutuo a tasso variabile. La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 24/2023, aveva condannato in parti uguali la responsabile del servizio finanziario e i componenti della giunta al risarcimento di un danno erariale di euro 298.342,20.

Avverso tale decisione hanno proposto appello sia la funzionaria sia i membri della giunta, questi ultimi in via incidentale, contestando la ragionevolezza della scelta negoziale, l’assenza di nesso di causalità rispetto alla crisi finanziaria del 2008, la carenza di colpa grave e l’intervenuta prescrizione di parte del danno. La Procura generale ha chiesto il rigetto delle impugnazioni.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione dispone la riunione degli appelli ai sensi dell’art. 184 cod. giust. contabile, essendo proposti avverso la medesima decisione. Dichiara poi improcedibile l’appello incidentale, per sopravvenuta carenza di interesse, con riguardo agli eredi di uno dei componenti della giunta: non sussistono gli estremi per la trasmissibilità iure hereditario dell’obbligazione risarcitoria, mancando l’ipotesi di illecito arricchimento del dante causa richiesta dall’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994.

Nel merito del motivo sulla prescrizione, il Collegio non condivide la tesi degli appellanti secondo cui il termine decorrerebbe dai singoli ratei corrisposti. Richiamando il proprio indirizzo (Sez. I appello n. 609/2015), la Corte osserva che il fatto dannoso va identificato nel momento in cui l’erario subisce l’effettivo nocumento. Trattandosi di contratto aleatorio di durata, nessun danno certo e definitivo può ritenersi realizzato in costanza di esecuzione, poiché i differenziali negativi temporanei sono fisiologicamente ripianabili per effetto delle oscillazioni del tasso. Il motivo è pertanto respinto.

Il Collegio rileva poi che la sentenza impugnata ha ricostruito molteplici evidenze della gravità della colpa: stipula in assenza di adeguata istruttoria, mancata indicazione del mark to market, impropria autodichiarazione del Comune come operatore qualificato, clausole squilibrate in danno dell’ente e assenza di valutazione d’impatto sugli equilibri di bilancio.

Le difese hanno però prodotto relazioni tecniche di parte che sostengono la razionalità ex ante della scelta e l’assenza di correlazione causale tra la condotta illecita e il pregiudizio, ascritto alla crisi del 2008. A fronte della complessità tecnica della valutazione, la Sezione ritiene necessario disporre un’indagine peritale in contraddittorio, interpellando la Banca d’Italia, con facoltà di sub-delega, sui quesiti relativi alle previsioni istituzionali dell’euribor, ai fattori causali delle sue variazioni, alla determinazione approssimativa del danno e agli effetti di un ipotetico derivato conforme a scienza ed esperienza. La decisione nel merito resta sospesa, con udienza fissata per il 17 aprile 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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