Onere probatorio e dolo nelle spese dei gruppi consiliari (Corte dei Conti Sez. III App. n. 171 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
I contributi erogati ai gruppi consiliari regionali sono funzionalizzati al perseguimento di obiettivi di natura pubblica, in ragione della natura pubblicistica dei gruppi stessi. Chi ha la disponibilità di fondi pubblici vincolati alla destinazione deve utilizzarli in coerenza col vincolo e darne dimostrazione mediante una giustificazione riscontrabile e puntuale di veridicità e correttezza della spesa. La dimostrazione dell’inerenza grava sul consigliere che ha disposto la spesa e deve essere fornita già al momento della richiesta di rimborso. La natura dolosa della condotta può desumersi dalle caratteristiche intrinseche degli acquisti, laddove questi siano obiettivamente incompatibili o incongruenti rispetto alle finalità istituzionali del gruppo consiliare.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Liguria ha convenuto in giudizio il ricorrente, nella qualità di Presidente e unico componente di un gruppo consiliare regionale, contestandogli la non inerenza di spese rendicontate per l’anno 2009 e contenute nel verbale di approvazione del relativo rendiconto. Le somme contestate, suddivise per categorie, riguardavano convegni, spese di trasporto, pubblicazioni, ristorazione, utenze, personale e spese di rappresentanza.

Il giudice di primo grado ha accolto in parte la domanda risarcitoria, condannando il ricorrente al pagamento in favore della Regione di una somma superiore a trentasettemila euro, oltre rivalutazione e interessi, e qualificando come dolosa la sua condotta. Il ricorrente ha proposto appello, articolando motivi principali e subordinati, mentre la Procura generale ha chiesto l’accoglimento parziale.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha innanzitutto respinto la censura secondo cui il giudice di primo grado avrebbe introdotto una distinzione arbitraria tra spese per l’organizzazione del gruppo e spese per generica attività politica. I contributi erogati ai gruppi sono funzionalizzati alla realizzazione di fini pubblicistici: non basta la riconducibilità astratta a iniziative politiche, occorrendo la dimostrazione della finalizzazione pubblica. Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza contabile e di legittimità, nonché la giurisprudenza costituzionale sulla responsabilità amministrativa dei consiglieri regionali, non coperta dalla prerogativa di insindacabilità.

Quanto al ruolo della Commissione consiliare per il rendiconto, la Corte ha confermato che, a seguito della novella intervenuta nel 2009, il controllo si era ridotto a un riscontro formale tra documentazione e importi rendicontati. Né l’attività dell’organo di controllo interno, né la sua inerzia o il suo ritardo, possono interrompere il nesso causale tra la condotta del consigliere e il danno erariale.

La Corte ha poi ribadito che la dimostrazione della spesa veritiera e corretta incombe su chi ha utilizzato i fondi, giacché solo costui è in grado di giustificare l’esborso. La giustificazione deve essere riscontrabile e puntuale, riferita a specifiche esigenze istituzionali documentate. Non è sufficiente che la spesa sia stata sostenuta per generiche attività politiche sul territorio, nazionale o estero.

Riguardo all’elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura sul dolo, valorizzando le caratteristiche intrinseche degli acquisti, molti dei quali obiettivamente incompatibili con le finalità del gruppo. Il richiamo a precedenti con qualificazione colposa non è dirimente, poiché la valutazione dipende dalle circostanze del caso concreto. La sentenza penale assolutoria non assume rilievo, avendo dichiarato l’estinzione per prescrizione e affermando la distinzione tra parametri di responsabilità contabile e penale.

La Sezione ha infine accolto parzialmente l’appello, detraendo le voci di spesa che la Procura generale ha riconosciuto inerenti, rideterminando la condanna in oltre ventitremila euro, e ha escluso il potere riduttivo, stante la permanenza della qualificazione dolosa. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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