Legittima la perequazione ridotta delle pensioni superiori a quattro volte il minimo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 144 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non esiste nell’ordinamento un diritto quesito alla integrale e continuativa rivalutazione del trattamento pensionistico, a prescindere dal suo ammontare. Le scelte legislative in materia di perequazione rientrano in un ampio margine di discrezionalità, sindacabile solo sotto i profili di ragionevolezza e proporzionalità con riferimento al quadro storico ed economico del momento. È pertanto conforme ai parametri costituzionali e sovranazionali la disciplina che, garantendo la perequazione integrale dei trattamenti non superiori a quattro volte il minimo INPS, riduca temporaneamente l’indicizzazione degli assegni più elevati, in vista del bilanciamento con la salvaguardia della finanza pubblica. La limitata efficacia temporale della norma censurata non lede i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale a garanzia dei trattamenti pensionistici.
Il Fatto
I ricorrenti, già dipendenti della Pubblica Amministrazione e ciascuno titolare di un trattamento pensionistico superiore a quattro volte il minimo INPS, hanno promosso un gravame collettivo nei confronti dell’INPS. Chiedevano il riconoscimento del diritto alla riliquidazione degli assegni di quiescenza in godimento, assumendo insufficiente l’indicizzazione disposta dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 e dall’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023 per il biennio 2023-2024.
La domanda amministrativa era rimasta senza esito. Nel giudizio l’INPS, regolarmente evocato, non si è costituito. I ricorrenti hanno invocato la violazione degli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 117 Cost., anche in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 protocollo addizionale CEDU, e hanno chiesto il previo rinvio della questione alla Corte costituzionale. La difesa sosteneva l’effetto di trascinamento irreversibile dell’erosione del potere d’acquisto.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha dichiarato non meritevoli di favorevole scrutinio i profili di illegittimità costituzionale e sovranazionale prospettati. Ha richiamato, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 39, comma 1, lett. d), cod. giust. contabile, le argomentazioni della Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 11 del 18.03.2024, facendone integrale rinvio.
Il punto centrale è l’assenza, nel nostro ordinamento, di un diritto quesito alla integrale e continuativa rivalutazione del trattamento pensionistico. La giurisprudenza costituzionale — richiamate le sentenze nn. 316/2010, 250/2017 e 234/2020 — ha precisato i parametri di ragionevolezza e proporzionalità per valutare le scelte legislative in materia di perequazione. Il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella quantificazione dei coefficienti di indicizzazione.
Tali criteri non risultano vulnerati dalle disposizioni censurate. Esse si muovono in modo coerente nel bilanciamento con valori di rango costituzionale, segnatamente la salvaguardia della finanza pubblica, l’equilibrio del bilancio e la sostenibilità del debito nel lungo periodo. La norma garantisce la perequazione integrale ai trattamenti non superiori a quattro volte il minimo INPS e tutela parzialmente gli assegni più elevati, con indicizzazione del 32% per il 2023 e del 22% per il 2024: percentuali non simboliche né minimali, come confermato dalle Sezioni Giurisdizionali Lombardia (sentenza n. 64/2024), Umbria (sentenza n. 20/2024) e Veneto (sentenza n. 54/2024).
L’efficacia delle disposizioni è limitata al solo biennio 2023-2024, con orizzonte temporale breve e transitorio, che esclude la lesione dei principi a garanzia dei trattamenti pensionistici. Anche i profili sovranazionali, dedotti in forma generica, sono esclusi: la giurisprudenza CEDU non stigmatizza una temporanea riduzione ragionevole e adeguata al quadro storico ed economico, purché rifletta un corretto bilanciamento tra interesse generale e diritti del singolo. Tali arresti sono stati confermati dalla Corte costituzionale, sentenza n. 19 del 2025, integralmente richiamata.
Il ricorso è stato quindi respinto, con spese compensate in ragione della novità della questione rispetto alla data di presentazione del ricorso.
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Nota della Redazione
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