Quota retributiva sistema misto militari: coefficiente 2,44% e non 44% (Corte dei Conti Sez. II App. n. 9 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del relativo coefficiente annuo determinato nel 2,44% per ogni anno utile. L’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile al di fuori del proprio contesto di riferimento e non giustifica l’applicazione dell’aliquota fissa del 44% della base pensionabile. Tale soluzione ermeneutica evita la duplicazione della valorizzazione dei trattamenti, che si verificherebbe ove il periodo compreso tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e il compimento dei venti anni fosse valorizzato due volte, nella quota retributiva e in quella contributiva.

Il Fatto

Un ex militare dell’Aeronautica militare, in quiescenza dal 1° marzo 2018, ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico in applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. In particolare, ha domandato la riliquidazione della quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995, mediante l’applicazione dell’aliquota del 44% della base pensionabile, assumendo di aver maturato a quella data un’anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni e, comunque, non superiore a 18 anni di contribuzione, con conseguente assoggettamento al sistema di calcolo misto.

Il giudice monocratico presso la Sezione giurisdizionale per la regione Campania ha accolto integralmente il ricorso, riconoscendo il diritto alla riliquidazione con l’aliquota di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota retributiva. L’INPS ha proposto appello, deducendo la violazione della medesima disposizione e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, richiamando la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM. L’appellato non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Corte dichiara la contumacia dell’appellato, non costituitosi nel grado di appello nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio. Nel merito, il Collegio aderisce all’orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021, recepito dalla giurisprudenza delle Sezioni di appello.

La questione riguarda le modalità di computo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto spettante agli ex militari cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità inferiore a 18 anni. Le Sezioni riunite hanno affermato che la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Il percorso argomentativo si fonda sulla constatazione che l’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile al di fuori del proprio contesto di riferimento. La sua generalizzata applicazione esporrebbe al rischio di duplicazione della valorizzazione dei trattamenti, giacché il periodo compreso fra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei venti anni verrebbe valorizzato una prima volta nella quota retributiva e una seconda nella quota contributiva.

Il coefficiente del 2,44% è ottenuto ponendo al numeratore 44 e al denominatore il numero di anni fissato dalla legge n. 335/1995 per l’assoggettamento al sistema misto, pari a 18 anni meno un giorno. Esso consente di applicare una scala di accrescimento reale, rispettando la proporzionalità tra l’anzianità maturata al collocamento a riposo e quella al 31 dicembre 1995.

L’appello è pertanto parzialmente fondato. In riforma della sentenza impugnata, la Corte riconosce il diritto dell’appellato all’applicazione del coefficiente annuo del 2,44% sulla quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995, fermi restando gli accessori di legge sui ratei arretrati nei termini statuiti in primo grado. Le spese sono integralmente compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali e della parziale soccombenza, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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