Difetto di giurisdizione contabile sul saldo TFS e cessazione materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 342 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti difetta di giurisdizione sulla domanda volta al pagamento del saldo del trattamento di fine rapporto o di fine servizio. Tale emolumento costituisce un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e resta estraneo alla cognizione contabile, spettando al giudice ordinario quale giudice del rapporto di lavoro. La giurisdizione contabile resta circoscritta alle controversie sulla sussistenza, misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, sull’inadempimento o inesatto adempimento della prestazione pensionistica, nonché su rivalutazione e interessi dei ratei tardivamente corrisposti. Sopravvenuta la soddisfazione della pretesa pensionistica, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse ad agire.

Il Fatto

Parte ricorrente, già collaboratore scolastico con qualifica di personale ATA presso un istituto comprensivo e collocato in quiescenza a far data dal 31.08.2019, ha instaurato giudizio davanti alla Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione, il pagamento del saldo della quota di TFR/TFS ritenuta mancante, tenuto conto dei rinnovi contrattuali del periodo 2019-2021 e delle competenze fisse percepite, oltre arretrati, interessi e rivalutazione monetaria.

L’INPS si è costituito eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione contabile sulla domanda di riliquidazione del TFS/TFR. L’Ente ha inoltre rappresentato che l’ufficio scolastico regionale, informato del ricorso, aveva implementato la posizione assicurativa del ricorrente considerando tutti gli anni di servizio, le retribuzioni aggiornate e il rinnovo contrattuale, provvedendo alla riliquidazione della pensione. Con memoria successiva, parte ricorrente ha confermato la cessazione della materia del contendere, chiedendo il riconoscimento delle spese legali o, in subordine, l’integrale compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico delle pensioni ricostruisce anzitutto l’ambito della propria giurisdizione. Essa si esercita nelle controversie relative alla sussistenza del diritto, alla misura e alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, all’inadempimento o inesatto adempimento della prestazione pensionistica, nonché sul pagamento di rivalutazione monetaria e interessi sui ratei tardivamente corrisposti.

Resta escluso ogni altro ambito non funzionale al trattamento pensionistico. In particolare, il trattamento di fine rapporto e il trattamento di fine servizio sono attratti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, come affermato da Cass. Sezioni Unite n. 11849 del 2016, con richiamo a Cass. Sezioni Unite n. 25039 del 2013 e n. 10455 del 2008. Il TFR/TFS corrisponde a un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e non è soggetto alla cognizione contabile.

La Corte dichiara dunque il difetto di giurisdizione sulla domanda di saldo del TFR/TFS e indica, ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c., il giudice ordinario, competente quale giudice del rapporto di lavoro.

Sulle restanti domande, preso atto della conferma della riliquidazione e della conforme richiesta di parte ricorrente, il Giudice ritiene sussistenti i motivi per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Questa va dichiarata quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte.

Quanto alle spese, la Corte osserva che l’amministrazione datrice di lavoro si è attivata solo dopo la proposizione del ricorso e non è stata evocata in giudizio; tenuto conto del dichiarato difetto di giurisdizione su parte della domanda, dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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