Reddito di cittadinanza e giurisdizione contabile per indebita percezione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 237 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reddito di cittadinanza di cui al d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, costituisce misura fondamentale di politica attiva del lavoro e non provvidenza meramente o prevalentemente assistenziale. Le condizionalità che lo connotano — immediata disponibilità al lavoro, sottoscrizione del patto per il lavoro e del patto per l’inclusione sociale, decurtazione, decadenza e revoca in caso di inadempimento — escludono che il beneficio si risolva in un sussidio diretto a soddisfare un bisogno primario dell’individuo. Ne consegue che tra il percettore e l’amministrazione erogatrice si configura il rapporto di servizio, con la conseguente giurisdizione della Corte dei conti in caso di indebita percezione. A tal fine non rilevano il mancato trasferimento di funzioni e poteri autoritativi, l’assenza di obblighi di rendicontazione finale delle somme ricevute, l’esenzione dall’IRPEF del beneficio né l’eventuale mancata realizzazione dell’obiettivo occupazionale.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania ha convenuto in giudizio una percettrice del reddito di cittadinanza, contestandole di aver dichiarato falsamente che il proprio nucleo familiare fosse composto solo da sé e dalla figlia, pur essendo coniugata e non separata. Il coniuge, titolare di diversi fabbricati e terreni, avrebbe fatto parte del medesimo nucleo familiare ai fini dell’attestazione ISEE, con superamento dei limiti reddituali e del limite patrimoniale di 30.000 euro previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b), del d.l. n. 4/2019. La richiesta di restituzione ammontava a euro 21.399,91.
Con la sentenza n. 379/2024 la Sezione giurisdizionale campana ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, negando la configurabilità di un rapporto di servizio funzionale e qualificando il beneficio come pubblico sussidio assistenziale. La Procura regionale ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione seconda centrale d’appello ha dato continuità al proprio orientamento, espresso con la sentenza n. 468/2022 e confermato dalle decisioni n. 83/2025, n. 106/2025, n. 117/2025, n. 135/2025 e n. 158/2025. Il Collegio ha richiamato integralmente tale percorso anche ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c.
Il punto di partenza è la qualificazione normativa: l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 4/2019 definisce il reddito di cittadinanza «misura fondamentale di politica attiva del lavoro». L’art. 4 subordina il beneficio a precise condizionalità, mentre l’art. 3, comma 6 e l’art. 7, comma 5 disciplinano il riconoscimento e la decadenza. La domanda presentata all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, e la mancata stipulazione del patto per il lavoro determina la decadenza dal beneficio già riconosciuto.
La Corte ha valorizzato la giurisprudenza costituzionale, che già prima del 2022 aveva escluso la natura meramente assistenziale dell’istituto: le sentenze n. 122/2020, n. 126/2021, n. 137/2021 e n. 169/2023. L’orientamento è stato ribadito dalla sentenza n. 31 del 20 marzo 2025, secondo cui gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi, essendo il beneficio economico inscindibile da una componente di inclusione attiva.
Quanto al rapporto di servizio, la Sezione ha richiamato il principio di legittimità per cui esso va inteso in senso lato e prescinde dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi e da obblighi di rendicontazione. Decisivo è il mancato perseguimento degli scopi voluti dalla legge: il privato che pone in essere i presupposti per l’illegittima percezione di un finanziamento pubblico frustra lo scopo dell’amministrazione, distogliendo le risorse dalle finalità cui erano preordinate (Cass. SS.UU. n. 9659 del 2023; Cass. SS.UU. n. 5228 del 2022).
Irrilevanti, per il diniego della giurisdizione, sono l’esenzione dall’IRPEF di cui all’art. 3, comma 4, del d.l. n. 4/2019 e l’eventuale mancata attuazione dell’obiettivo occupazionale, dovendosi guardare alla finalità sottesa alla previsione normativa. L’appello è stato pertanto accolto e, affermata la giurisdizione contabile ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a), e comma 2, c.g.c., gli atti sono stati rimessi al giudice di primo grado, in diversa composizione, per la prosecuzione del merito e la pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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