Militare di leva, infortunio in partita di calcetto non autorizzata fuori servizio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 112 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, la dipendenza dell’infermità da causa di servizio deve essere esclusa quando l’infortunio sia occorso durante un’attività sportiva svolta fuori dell’orario di servizio e priva di espressa autorizzazione. Il militare di leva che scelga liberamente di partecipare a una partita di calcetto non autorizzata non può invocare il nesso causale con il servizio, gravando su di lui l’onere di provare che l’incidente sia avvenuto in costanza di servizio. La responsabilità oggettiva dell’Amministrazione ex art. 2051 cod. civ. è estranea al giudizio pensionistico, spettando alla giurisdizione ordinaria. La mancata adozione di provvedimenti disciplinari rientra nella sfera discrezionale dell’Amministrazione e non è idonea a dimostrare l’assenza di dolo o colpa grave.

Il Fatto

Il ricorrente, militare di leva, aveva riportato un infortunio al ginocchio destro durante una partita di calcetto svoltasi all’interno del comprensorio della caserma. Aveva chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata di ottava categoria, tab. A, domanda respinta dal Ministero della Difesa con decreto per assenza del requisito della dipendenza da causa di servizio.

Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, ritenendo che la partita integrasse un’attività svolta fuori dell’orario di servizio e priva di autorizzazione, non riconducibile agli obblighi connessi allo status di militare di leva. Da qui l’appello, con cui il ricorrente lamentava l’errata applicazione della normativa speciale, l’omessa valutazione di specifici punti di domanda e la responsabilità oggettiva dell’Amministrazione ex art. 2051 cod. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti affronta la questione della riconducibilità al servizio dell’infermità patita dal militare di leva, esclusa dal primo giudice per essere l’incidente avvenuto durante una partita non autorizzata e fuori dell’orario di servizio.

Le censure dell’appellante non colgono nel segno. A prescindere dall’inammissibilità del gravame prospettata dal Ministero, in quanto afferente a questioni di mero fatto, non rilevabili in appello ai sensi dell’art. 170, primo comma, del c.g.c., ciò che principalmente rileva è che l’appellante non ha fornito la prova che l’incidente sia accaduto durante l’orario di servizio.

Dalla documentazione di causa emerge invece il contrario. Nella stessa richiesta di riconoscimento il ricorrente afferma che la partita fu organizzata al “cessa lavori”. Il processo verbale della Commissione incaricata della ricostruzione dei fatti rileva che l’incidente sportivo è avvenuto fuori dell’Unità. Il rapporto della guardia del 7.9.2000 attesta l’infortunio al di fuori dell’orario lavorativo. Il verbale di Pronto Soccorso dell’Ospedale Militare Marittimo non ascrive l’evento a causa di servizio, richiamando un precedente trauma distorsivo.

Quanto alla dedotta autorizzazione implicita o tacita, la Corte osserva che lo stesso appellante ammette che la partita non era autorizzata, con ciò contrastando le diverse affermazioni della relazione medico legale dell’UML disposta nel primitivo giudizio, per cui la partita sarebbe stata regolarmente autorizzata.

La Corte esclude poi che la responsabilità oggettiva ex art. 2051 cod. civ. possa condurre a diverse conclusioni, trattandosi di materia di competenza del giudice ordinario, e ritiene irrilevante la mancata adozione di provvedimenti disciplinari, riservati alla sfera discrezionale dell’Amministrazione. L’appello è dunque rigettato, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, terzo comma, del c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *