Ricevitore del lotto agente contabile e responsabilità per mancato versamento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 144 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di ricevitoria del gioco del lotto è agente contabile per il rapporto che lo lega all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con conseguente assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti per il mancato riversamento dei proventi. Il danno erariale risarcibile è pari alla differenza tra le somme non versate e la quota di polizza fideiussoria imputata al singolo inadempimento. Nella responsabilità contabile la prova dell’elemento soggettivo è presunta, spettando al convenuto l’onere di dimostrare la sopravvenienza di caso fortuito o forza maggiore; tale presunzione è superabile solo con fatti impeditivi che integrino una condotta scusabile per assenza di dolo o colpa grave.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il già concessionario di una ricevitoria del lotto per il mancato versamento dei proventi di gioco riferiti a più settimane contabili. La segnalazione di danno erariale era pervenuta dall’Ufficio dei Monopoli competente, che aveva anche revocato la concessione dopo l’accertamento della violazione degli obblighi contabili.
L’interessato, che non si costituiva, era stato riconosciuto responsabile in sede penale per peculato. La sua compagnia assicurativa aveva liquidato la somma coperta dalla polizza prestata a garanzia. La Procura quantificava quindi il danno nella differenza tra i proventi non riversati e la quota di garanzia imputata, chiedendo la condanna con rivalutazione e interessi.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara anzitutto la contumacia del convenuto, non costituitosi. Passa poi al nucleo giuridico: la disciplina del d.P.R. n. 303 del 7 agosto 1990 individua gli obblighi dei titolari di ricevitoria e la loro natura di agente contabile nei confronti della pubblica amministrazione. Ne deriva una responsabilità contabile soggetta alla giurisdizione della Corte, come confermato dalla giurisprudenza contabile richiamata (Sez. Giurisdiz. Lombardia n. 98 del 2023).
Nel caso concreto il mancato versamento risulta ampiamente provato e non assistito da alcuna giustificazione. Il giudice richiama la regola per cui nelle contabilità pubbliche l’elemento soggettivo è presunto ex art. 194 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827: l’omesso riversamento non è imputabile solo se ricorra caso fortuito o forza maggiore, dovendo i fatti impeditivi essere provati dal convenuto e integrare una condotta scusabile per assenza di dolo o colpa grave.
La difesa dell’agente contabile non ha offerto alcuna dimostrazione in tal senso. La Corte condivide la tesi requirente sulla dolosìà della condotta: l’interessato ha intenzionalmente contravvenuto agli obblighi di riversamento, ricavando un arricchimento personale e causando una perdita speculare all’erario. Il dato è avvalorato dalla sentenza penale di condanna per peculato relativa agli stessi fatti.
Il Collegio condanna quindi il convenuto al risarcimento, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali dalla data del mancato riversamento fino al soddisfo, oltre alle spese di giudizio poste a carico del soccombente.
Nota della Redazione
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