Inammissibile l’appello pensionistico che chiede la rivalutazione del nesso causale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 108 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica l’appello è ammesso esclusivamente per motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170, primo comma, del c.g.c. Costituiscono questioni di fatto, non deducibili come tali in secondo grado, la dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio e la classifica o l’aggravamento delle stesse. Il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello solo quando la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente. Ne consegue l’inammissibilità del gravame che, pur formalmente articolato in censure di legittimità, tenda in realtà a una rivalutazione dei presupposti fattuali già esaminati dal giudice di prime cure.

Il Fatto

Un militare, già collocato in congedo per inidoneità al servizio, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia psichiatrica, ai fini dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria. La domanda era stata respinta dal Ministero della Difesa. Il giudice territoriale aveva rigettato l’opposizione, negando sia la prova del demansionamento lamentato sia il nesso di causalità efficiente e preponderante con il servizio.

Il ricorrente ha proposto appello, censurando l’illogicità e l’insufficienza della motivazione e l’omessa nomina di un CTU medico-legale. L’Inps ha eccepito l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 170 del c.g.c.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto la questione preliminare. Rileva la mancata costituzione del Ministero della Difesa, nonostante la regolarità delle notifiche, e ne dichiara la contumacia. Passa poi all’eccezione dell’Istituto previdenziale, che ritiene fondata.

Il Collegio richiama il tenore dell’art. 170, primo comma, del c.g.c., che nei giudizi pensionistici consente l’appello solo per motivi di diritto e qualifica espressamente come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio e alla classifica o aggravamento delle stesse.

Su questa base la Corte ricostruisce la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, richiamando le Sezioni riunite n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000 e la giurisprudenza successiva. I motivi di diritto investono la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo; vi rientrano anche i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo. Il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo se la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente. Le questioni medico-legali su dipendenza, classifica e aggravamenti sono parificate dal legislatore a questioni di fatto.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che il giudice di primo grado ha esaminato a fondo la documentazione, traendo considerazioni circostanziate sulla non dipendenza della patologia da fatti di servizio, supportate dal giudizio del Comitato di Verifica e dalle stesse ammissioni del consulente di parte. La motivazione risulta congrua e priva di vizi logici.

La Corte osserva inoltre che alcun fatto di mobbing risulta censurato nelle sedi competenti e che le valutazioni della Commissione di avanzamento non sono state impugnate, salvo quelle per gli anni 2007 e 2010, con esito sfavorevole. L’appello, pertanto, è diretto a rivalutare i presupposti fattuali della fattispecie. Assorbita ogni altra questione, il gravame è dichiarato inammissibile. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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