Nessuna colpa grave del coordinatore per i contratti di collaborazione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 66 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il coordinatore dell’Ufficio di Piano che esercita i poteri organizzativi e di gestione delle risorse umane ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e secondo le convenzioni tra enti locali non assume la veste di datore di lavoro e non risponde a titolo di colpa grave delle spese di lite che l’ente ha sostenuto nel giudizio civile in cui sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. L’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che imputa al dirigente che ha stipulato i contratti la responsabilità amministrativa per l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, non si applica quando la struttura del rapporto trae origine da scelte deliberate dall’organo politico di coordinamento d’ambito e il funzionario si limiti a dare esecuzione agli obblighi di servizio. Il giudice contabile valuta autonomamente le risultanze del giudizio civile, ma il mero svolgimento di compiti di direzione e controllo non integra, di per sé, l’elemento soggettivo della responsabilità erariale.
Il Fatto
Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania ha convenuto in giudizio il responsabile del Settore amministrativo di un Comune, coordinatore dell’Ufficio di Piano, chiedendone la condanna, a titolo di colpa grave, al pagamento di circa euro 5.973,88, o della diversa somma ritenuta di giustizia, in favore dell’ente.
Secondo la prospettazione attorea, l’appellato avrebbe gestito con poteri datoriali il rapporto di lavoro instaurato dal Comune con un’assistente sociale, determinando la soccombenza dell’ente nel giudizio civile concluso con il riconoscimento della natura subordinata del rapporto. Il danno era individuato nelle spese legali che il Comune aveva rifuso all’operatrice. La Sezione territoriale aveva rigettato la domanda; il Procuratore regionale ha proposto appello, dolendosi dell’esclusione del nesso causale e richiamando l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’Appello ricostruisce anzitutto le competenze dell’appellato. Dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune, egli ricopriva il ruolo di responsabile del Settore amministrativo con incarico di posizione organizzativa attribuito con decreti sindacali succedutisi dal 2006 al 2015, con espresso richiamo ai poteri di cui all’art. 107 Tuel. In un ente privo di dirigenza gli erano riconosciuti autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse e di controllo. La convenzione tra enti locali per la gestione associata dei servizi sociali individuava nel coordinatore dell’Ufficio di Piano la figura preposta alla gestione e all’organizzazione delle risorse umane, con responsabilità per il conseguimento dei risultati.
Su questa base il Collegio esamina le condotte contestate. L’emanazione di direttive, la richiesta di report sull’attività svolta e l’obbligo di comunicazione preventiva delle assenze costituiscono, ad avviso della Corte, la regolare esecuzione delle attività di coordinamento, e non trasmodano in un vincolo gerarchico o di soggezione personale della lavoratrice. Tali atti rientrano negli obblighi di servizio gravanti sull’appellato, chiamato a dare esecuzione alle deliberazioni del Coordinamento istituzionale d’ambito.
Il punto decisivo riguarda l’origine del rapporto. Dalla documentazione emerge che la possibile strutturazione “anomala” del contratto di collaborazione traeva origine da precise scelte deliberate dall’organo di coordinamento, all’esito di un complesso iter di concertazione con le organizzazioni sindacali a cui l’appellato era estraneo, avendo svolto talvolta solo funzioni di verbalizzante. Il riconoscimento della natura subordinata del rapporto si fonda, dunque, sull’insieme della vicenda e sulla struttura degli accordi raggiunti, non sulla condotta del funzionario.
La Corte sottolinea inoltre che il riconoscimento del debito fuori bilancio atteneva soltanto al pagamento delle spese di lite, mentre le somme già percepite dalla collaboratrice nel periodo 2012-2016 risultavano superiori a quelle effettivamente spettanti. Le riduzioni unilaterali dell’orario e dei compensi, intervenute dal luglio 2013, avevano condotto all’insorgenza del contenzioso civile, escludendo un diretto nesso di causalità con la condotta dell’appellato.
Il Collegio richiama infine la necessità, sottolineata dalle stesse deliberazioni dell’organo d’ambito, di garantire l’erogazione di servizi sociali obbligatori e indispensabili in un territorio frammentato, esigenza confermata dal legislatore con la legge n. 178/2020, che ha previsto il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali e procedure concorsuali riservate. Ne deriva l’esclusione dell’elemento soggettivo della colpa grave: il mero svolgimento dei poteri di gestione e organizzazione delle risorse umane non può confondersi con l’esercizio di poteri datoriali. L’appello è infondato; la sentenza impugnata è confermata e le spese di lite, poste a carico dell’amministrazione di appartenenza, sono liquidate in euro 1.000,00.
Nota della Redazione
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