Prescrizione dell’azione erariale e decorrenza dal deposito della CTU in ATP (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 40 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, il termine di prescrizione dell’azione erariale decorre dal momento in cui il danno è oggettivamente conoscibile e non dalla sua conoscenza effettiva da parte della Procura contabile, poiché ancorare l’esordio della prescrizione alla conoscenza soggettiva dell’organo requirente determinerebbe un’ingiustificata posizione di vantaggio della parte pubblica. La chiamata in causa del presunto responsabile nel giudizio civile, qualora il giudizio non sia stato riassunto davanti al giudice contabile nel termine perentorio previsto dall’art. 17 c.g.c., produce un effetto interruttivo solo istantaneo, con decorrenza di un nuovo termine quinquennale dal giorno successivo. L’accertata prescrizione determina il rigetto della domanda e, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., giustifica la compensazione delle spese processuali.
Il Fatto
Il Comune di Pompeiana delibera nel 2000 la realizzazione di un laghetto collinare per l’accumulo di acqua irrigua, condizionandone la realizzazione all’ottenimento di un finanziamento ministeriale. Costituita una società interamente partecipata con il compito di interfacciarsi con il Ministero e monitorare lo stato dell’opera, il Comune affida la progettazione a due ingegneri e successivamente l’appalto dei lavori. Nel 2006, a seguito dello scavo, emerge la natura particolarmente affilata della superficie rocciosa; il direttore dei lavori propone l’adozione di una geomembrana quattro volte più spessa, variante accettata dal responsabile unico del procedimento. I lavori terminano nel 2007, ma già nello stesso anno si manifestano perdite che rendono l’invaso inutilizzabile.
La Procura regionale contabile conviene in giudizio progettista, direttore dei lavori, responsabile unico del procedimento, la società e due dipendenti regionali, chiedendo la condanna al pagamento di oltre 746.000 euro a titolo di colpa grave. Tutti i convenuti eccepiscono la prescrizione dell’azione erariale.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal principio della ragione più liquida, che consente di esaminare l’eccezione preliminare di merito ritenuta fondata, assorbendo quelle pregiudiziali. Richiama, sul punto, l’indirizzo nomofilattico di Cass. Sez. un. n. 24172 del 2025.
Nel merito della prescrizione, la Corte respinge la tesi della Procura secondo cui il termine decorrerebbe dalla permanenza del danno pubblico e dalla conoscenza dello stesso solo dal 30 settembre 2016. Sostiene che il termine di prescrizione non può dipendere da un eventuale collaudo positivo futuro, né dal presupposto della totale inutilizzabilità dell’opera, poiché una tale impostazione vulnera la ratio iuris dell’istituto, individuabile nel disfavore dell’ordinamento verso chi non esercita tempestivamente i propri diritti e nel principio di certezza dei rapporti giuridici.
La Sezione ritiene accertato, sulla base di numerosi atti richiamati, che i lavori furono ultimati il 23 gennaio 2007 e che si tratti non di opera incompleta o recuperabile, ma di manufatto realizzato e lasciato in stato di abbandono. Fissa pertanto la decorrenza del termine al 15 febbraio 2009, con interruzione intervenuta il 5 novembre dello stesso anno per effetto della chiamata in giudizio del progettista nel giudizio civile, effetto esteso agli altri convenuti ex art. 1310 cod. civ.
La Corte esamina poi l’efficacia della costituzione in mora contenuta nell’atto di citazione. Applica la regola speciale dell’art. 59 legge n. 69/2009, riprodotta nell’art. 17 c.g.c., che subordina la permanenza degli effetti processuali e sostanziali della domanda alla riassunzione del giudizio avanti al giudice contabile nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza sulla giurisdizione. Poiché il giudizio non è stato riassunto, l’efficacia interruttiva è solo istantanea e decorre un nuovo termine quinquennale, con perfezionamento della prescrizione il 7 novembre 2014.
Infine, la Sezione respinge la tesi della decorrenza dalla conoscenza effettiva del danno da parte della Procura contabile, aderendo all’indirizzo di C.d.C. Sez. III n. 218 del 2023. Ne consegue l’accertamento della prescrizione e il rigetto della domanda, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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