Responsabilità erariale e occultamento doloso del danno da truffa sui contributi (Corte dei Conti Sez. I App. n. 128 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di contributi pubblici, il meccanismo fraudolento caratterizzato da false fatturazioni e da immutatio veri dell’attestazione fidefacente circa l’effettivo apporto di capitali propri integra ex se un occultamento doloso del danno erariale, idoneo a traslare il dies a quo del termine prescrizionale di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 dal momento della conoscibilità giuridica a quello della conoscenza effettiva. La piena autonomia del processo contabile rispetto a quello penale consente al giudice erariale di valutare i fatti di causa, ancorché coincidenti con quelli oggetto di indagini penali, senza necessità di sospensione ai sensi dell’art. 106 c.g.c., salvo il limite dell’intervenuta assoluzione definitiva con formula piena. L’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020, che ha circoscritto l’imputazione soggettiva al solo dolo intenzionale, non ha valenza retroattiva e non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Il danno erariale permane anche in caso di recuperi medio tempore, dei quali si tiene conto in sede esecutiva.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale aveva condannato l’odierno appellante al risarcimento, in favore dell’agenzia regionale competente in materia di aiuti agricoli, di un danno erariale derivante dall’indebita percezione di contributi pubblici erogati a valere sul PSR Sardegna 2007/2013, Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”.

Secondo l’impostazione accusatoria, l’imprenditore, anziché realizzare le opere finanziate mediante l’utilizzo dei contributi ricevuti, avrebbe simulato di essersi avvalso di altre imprese agricole attraverso false fatturazioni e fittizie transazioni finanziarie, realizzando in realtà gli interventi direttamente in economia e lucrando indebitamente la differenza. L’appellante ha proposto gravame deducendo plurimi motivi, tra cui la nullità della domanda risarcitoria, l’intervenuta prescrizione, la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello penale e il difetto degli elementi costitutivi dell’illecito.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato l’appello, muovendo dall’art. 5, comma 2, c.g.c. per escludere la nullità della domanda giudiziale. Il richiamo per relationem ad atti e documenti esibiti, se specifico e analitico, è non solo facultato ma doveroso in ossequio al principio di sinteticità; spetta al giudice valutare, su eccezione ex art. 86 c.g.c., se la tecnica eterointegrativa abbia reso inintellegibile il nucleo essenziale delle contestazioni. Nella specie, la domanda conteneva tutti gli elementi idonei a consentire la piena difesa.

Quanto alla prescrizione, i giudici di appello hanno confermato che il meccanismo fraudolento, caratterizzato dall’immutatio veri dell’attestazione fidefacente circa l’effettivo apporto di capitali propri, integra ex se un occultamento doloso del danno. Il dies a quo del termine quinquennale decorre dunque non dalla conoscibilità giuridica, ma dalla conoscenza effettiva, realizzatasi solo con il disvelamento investigativo, non rientrante negli ordinari compiti istituzionali dell’amministrazione istruttrice. La notifica della domanda del febbraio 2022 ha pertanto interrotto il termine.

Sul motivo di mancata sospensione, la Corte ha ribadito la piena autonomia del processo contabile da quello penale, richiamando l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 12/2019. Il giudice erariale può valutare i fatti, ancorché coincidenti, senza attendere l’esito del processo penale, con il solo limite dell’assoluzione definitiva con formula piena. La censura basata sull’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020 è stata respinta per difetto di retroattività, richiamando Sez. I App. n. 149/2023.

Nel merito, la Corte ha condiviso la ricostruzione delle indagini di polizia tributaria, che hanno dimostrato l’esistenza di un complesso meccanismo fraudolento basato sulla fittizietà delle fatture e su triangolazioni di servizi e forniture tra aziende agricole. Illogica è risultata la scelta di commissionare a terzi opere che l’imprenditore era in grado di realizzare in economia. Quanto all’elemento soggettivo, il manifesto raggiro e l’evidente vantaggio ottenuto rendono implausibile la non consapevolezza della frode, non potendo attribuirsi ogni responsabilità a un terzo professionista.

Infine, il danno erariale è stato confermato nonostante la realizzazione delle opere, poiché la falsa attestazione di una condizione indispensabile per l’ottenimento del contributo esula dall’effettivo perseguimento dello scopo del finanziamento. Quanto ai recuperi medio tempore, la Sezione ha dato continuità all’indirizzo espresso nella sent. n. 11/2024, ritenendo che dei recuperi già effettuati si tenga conto in sede esecutiva. La sentenza impugnata è stata integralmente confermata, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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