Responsabilità erariale per contributi PAC esclusa per affidamento sul CAA (Corte dei Conti Sez. I App. n. 114 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebita percezione di contributi comunitari nell’ambito della Politica Agricola Comune, la responsabilità amministrativo-contabile del beneficiario non può fondarsi sull’automatico trasferimento dell’accertamento penale né su un mero sospetto di irregolarità documentale. L’insussistenza del dolo in sede penale non esclude di per sé profili di colpa grave, ma questi devono essere provati e concretamente ascritti al percipiente. Non integra colpa grave, neppure per culpa in vigilando, la condotta di chi si sia affidato per la predisposizione della domanda unica a un Centro di assistenza agricola e a intermediari qualificati, quando l’errore sia riconducibile all’altrui inganno. La mancata esatta coincidenza dei mappali tra quelli indicati dal pascolatore per conto terzi e quelli indicati dal beneficiario non prova di per sé alcuna falsità, potendo dipendere dalla naturale transumanza nell’ambito del medesimo codice pascolo.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con sentenza n. 123/2023, aveva condannato la società agricola e il suo legale rappresentante al pagamento in solido di € 125.096,77, oltre rivalutazione, interessi e spese, per l’indebita percezione di contributi eurocomunitari PAC nel periodo 2011/2013. Secondo il primo giudice, i contributi sarebbero stati ottenuti attraverso domande formalmente regolari ma non corrispondenti al vero, per l’inserimento fittizio di pascolatori per conto terzi ignari, con contestazione del dolo.
La vicenda era giunta alla Procura contabile da una comunicazione della Guardia di Finanza del 23.04.2021, relativa a un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Sondrio. Gli appellanti hanno proposto gravame avverso la condanna, deducendo il mancato accoglimento dell’istanza di sospensione del processo, la prescrizione dell’azione erariale, l’inapplicabilità della disciplina comunitaria richiamata, l’erronea valutazione delle norme di riferimento e l’insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello contabile ha anzitutto escluso la sospensione del processo ex art. 106, comma 1, c.g.c. per asserita pregiudizialità del giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Lodi. L’azione erariale e quella civile di responsabilità restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, declinandosi il rapporto in termini di alternatività e non di esclusività. La prima tutela l’interesse pubblico generale e il buon andamento della P.A. con funzione prevalentemente sanzionatoria; la seconda il ristoro integrale del danno.
Sul piano della prescrizione, il Collegio ha richiamato l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994: in caso di occultamento doloso del danno, il dies a quo coincide con il momento della scoperta. Il danno si è disvelato quando è venuto meno il segreto istruttorio penale e la Procura contabile ha acquisito la comunicazione della Guardia di Finanza del 23.04.2021. Il primo atto interruttivo, notificato nel novembre 2022, è tempestivo. I regolamenti CE n. 2988/1995 e n. 796/2004 attengono ai finanziamenti comunitari e non all’azione di danno erariale.
Nel merito, la Corte ha smentito il nucleo probatorio della sentenza di primo grado. Le dichiarazioni dei pascolatori, assunte in sede penale, sono fonti probatorie atipiche liberamente valutabili, ma nel caso concreto evidenziano la localizzazione delle aree pascolate in alpeggi di Comuni limitrofi o confinanti con quelli indicati nelle domande, ovvero confermano l’esistenza di contratti con le società di intermediazione. La mancata coincidenza dei mappali non comprova alcunché di falso, essendo circostanza logica quando le particelle rientrano nel medesimo Comune e il bestiame, una volta in quota, si distribuisce per naturale transumanza sull’unico codice pascolo.
La Corte ha poi valorizzato il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. nei confronti dell’appellante, sul rilievo della possibile configurabilità dell’art. 48 cod. pen. (errore determinato dall’altrui inganno) e dell’assenza di prova certa della coscienza e volontà del reato. Pur ribadendo l’autonomia del giudizio contabile, il Collegio ha escluso che il percipiente abbia coscientemente reso dichiarazioni non veritiere, avendo fatto affidamento sull’intermediario qualificato e sul Centro di assistenza agricola delegato agli adempimenti e gravato della verifica preliminare dei requisiti.
Ne è derivata l’esclusione del dolo e, insieme, della colpa grave, nemmeno per culpa in vigilando sulla presentazione delle domande. L’appello è stato accolto con riforma della sentenza di primo grado e rifusione delle spese di lite poste a carico della Regione Lombardia.
Nota della Redazione
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