Consegnatario di beni mobili con debito di vigilanza: giudizio di conto improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 123 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza, e non di un debito di custodia, non riveste la qualità di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto promosso nei suoi confronti è pertanto improcedibile, per difetto dei presupposti normativi. Il criterio distintivo va ricercato nella natura della gestione: il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, con consistenze iniziali, movimenti di carico e scarico e rimanenze finali, mentre il debito di vigilanza si esaurisce nella sorveglianza sull’impiego dei beni assegnati in uso continuativo all’ufficio. La mera elencazione di beni inventariati, pur formalmente redatta su modello di legge, non integra di per sé un conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, il giudizio limitato a questioni preliminari non comporta pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La vicenda riguarda un conto giudiziale reso per l’esercizio finanziario 2020 da un soggetto che rivestiva la qualifica di consegnatario di beni mobili presso un Comune, con riferimento al servizio cimiteriale e di manutenzione strade. Il conto, redatto su modello conforme a quello di legge, è stato depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale; il magistrato istruttore ha riferito che lo stesso risultava privo della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, del c.g.c..
Il magistrato istruttore ha altresì rilevato che la gestione ricompresa nel conto non concerneva beni mobili o materie rispetto ai quali il consegnatario avesse un debito di custodia, bensì voci di immobilizzazione in uso continuativo presso gli uffici. Il consegnatario ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, qualificandosi consegnatario per mero debito di vigilanza. Il pubblico ministero ha concluso per l’improcedibilità del giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione relativa alla natura dell’obbligo gravante sul consegnatario e alla sua qualificazione come agente contabile o come semplice agente amministrativo. Il Collegio muove dall’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto al tesoriere e a ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, ma richiama il principio consolidato secondo cui soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti alla resa del conto giudiziale.
Il riferimento normativo decisivo è l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, ai sensi del quale non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Nella stessa direzione l’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002 stabilisce che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, che invece, ai sensi degli artt. 11 e 23, va reso dai consegnatari con debito di custodia.
Il Collegio ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia comporta che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato. Solo quando la giacenza ecceda la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità si configura una vera gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta al giudizio di conto.
Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi erano in uso continuativo presso l’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati, pur redatta sul mod. 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996, non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino. La Corte conclude pertanto che gravasse sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale e declaratoria di improcedibilità. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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