Contratti derivati: escluso il rapporto di servizio delle banche (Corte dei Conti Sez. I App. n. 12 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto tra una pubblica amministrazione e una banca d’affari consulente in operazioni in strumenti finanziari derivati esula dalla giurisdizione della Corte dei conti quando non si connoti in concreto come relazione di servizio, comportante l’assunzione, da parte della banca, di potestà pubblicistiche e il suo inserimento, anche temporaneo, nell’organizzazione interna dell’ente quali agenti in ordine alle scelte di negoziazione e di gestione del debito. Per configurare la relazione di servizio è necessario che all’extraneus sia attribuito l’incarico di svolgere, nell’interesse e con le risorse della P.A., un’attività o servizio pubblico nelle veci di quest’ultima; è irrilevante il titolo della gestione. La colpa grave degli amministratori non è ravvisabile quando l’ente si sia preliminarmente attivato richiedendo il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze e si sia adeguato alle risultanze non ostative dello stesso.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Basilicata conveniva in giudizio due società di intermediazione finanziaria, il Presidente della Giunta regionale, i componenti della Giunta e due dirigenti, per sentirli condannare al pagamento di una somma corrispondente al danno asseritamente cagionato alla Regione dalla sottoscrizione, nel 2006, di contratti derivati della tipologia interest rate swap, eseguiti fino al 2019.
Il danno complessivo veniva addebitato in via principale e a titolo di dolo alle banche, e in via sussidiaria e per colpa grave agli amministratori e dirigenti, limitatamente all’importo dei cd. costi impliciti. La Sezione giurisdizionale, con sentenza n. 2/2022, dichiarava il difetto di giurisdizione nei confronti delle società e rigettava nel merito la domanda verso gli esponenti politici e i dirigenti. Proponeva appello principale il Procuratore regionale, resistito dalle parti con appelli incidentali condizionati.
La Motivazione della Corte
Nel decidere sulla giurisdizione, il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 2157/2021 e il precedente della Sez. I app. n. 50/2019 sulla vicenda del tutto analoga. Da tali pronunce si desume che la relazione di servizio postula l’attribuzione all’extraneus di un’attività pubblica nelle veci dell’amministrazione, con inserimento nell’apparato organizzativo e assunzione della veste di agente. Il titolo del rapporto è irrilevante, ma occorre che i caratteri originari del rapporto di servizio siano riscontrabili in concreto.
Applicando tali principî, i giudici di appello escludono che la banca consulente si sia sostituita alla Regione nella gestione del debito o ne abbia orientato in modo determinante le scelte. L’ente ha mantenuto il potere di valutare autonomamente le proposte ricevute e di accettarle o meno, esercitando la propria discrezionalità amministrativa. Depongono in tal senso la delibera di Giunta che già prospettava il ricorso a strumenti di copertura del rischio tassi, il rifiuto di altre operazioni proposte dalle stesse banche, la richiesta di parere al Ministero e il rifiuto di chiudere anticipatamente i contratti nel 2008.
Quanto all’asserita antieconomicità dei derivati, la Corte conferma la valutazione del primo giudice. La finalità dell’operazione era composita: coprire il rischio tasso e assicurare la provvista per la ricostruzione post sisma. Lo sdoppiamento dei nozionali trova giustificazione nelle caratteristiche del mutuo sottostante e nell’importo aggiuntivo ricevuto. Il confronto tra il piano di ammortamento del mutuo e l’evoluzione dei nozionali evidenzia piena corrispondenza, confermando la finalità di copertura.
Sul versante soggettivo, il Collegio richiama la nozione consolidata di colpa grave quale negligenza inescusabile e inosservanza del minimo di diligenza esigibile, con giudizio prognostico ex ante sul parametro dell’agente modello. Nel caso concreto difetta qualsiasi scostamento rilevante: la Regione ha richiesto il parere al Ministero, trasmettendo la documentazione negoziale, e il dicastero, pur sollecitato, non ha evidenziato profili di criticità sostanziale, limitandosi a rilevare l’inammissibilità tipologica rispetto al D.M. n. 389/2003.
L’appello principale è quindi rigettato; gli appelli incidentali, condizionati all’accoglimento di quello principale, restano implicitamente assorbiti. La sentenza di primo grado è integralmente confermata, con compensazione delle spese verso le banche e verso il convenuto non validamente notificato, e con condanna dell’appellante alle spese verso gli altri.
Nota della Redazione
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