Ricorso pensionistico collettivo inammissibile per carente allegazione delle posizioni (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 44 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso pensionistico proposto collettivamente è inammissibile quando non specifichi, per ciascun ricorrente, gli elementi di fatto che connotano la singola posizione previdenziale e non consenta di verificarne la pretesa. La carente allegazione dei fatti e la documentazione insufficiente a supporto precludono l’esame nel merito, poiché il giudice non può emettere una mera enunciazione giuridica astratta, avulsa dalla posizione dei singoli ricorrenti. La prospettazione di questioni di legittimità costituzionale non supplisce alla necessaria individuazione della situazione previdenziale azionata.
Il Fatto
Due dipendenti in quiescenza del comparto difesa e sicurezza, beneficiari di trattamento pensionistico lordo superiore a quattro volte il minimo, ricorrono davanti alla Sezione giurisdizionale per l’Umbria lamentando le decurtazioni derivanti dalla legge di bilancio. Chiedono la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, in alternativa la rimessione degli atti alla Consulta, e in ogni caso l’accertamento del diritto a percepire il trattamento in atto senza i tagli, con condanna al reintegro e al risarcimento del danno.
L’INPS si costituisce eccependo l’inammissibilità per indeterminatezza del ricorso, rilevando l’insufficienza dei cedolini e delle diffide a individuare l’esatta situazione previdenziale di ciascun ricorrente, e chiedendo comunque il rigetto nel merito. I ricorrenti depositano memoria richiamando l’ordinanza n. 23/2025 della Sezione Emilia-Romagna, con cui sono state rimesse alla Corte costituzionale le questioni relative all’art. 1, comma 309, l. n. 197/2022.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico delle pensioni affronta in via preliminare la questione di ammissibilità, che assume rilievo assorbente rispetto a ogni altro profilo. Il ricorso muove dalla presunta illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, l. n. 197/2022 e dell’art. 1, comma 135, l. n. 213/2023, ma si sofferma prevalentemente sulla prospettazione delle censure di costituzionalità.
Rileva la Corte che manca del tutto la specificazione, quantomeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente. Le posizioni risultano correlate unicamente dalla dedotta illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate, senza che emerga alcuna omogeneità idonea a giustificare l’esame congiunto delle pretese previdenziali.
La Corte osserva inoltre che la documentazione depositata a supporto del ricorso non consente di verificare le circostanze di fatto, segnatamente la misura del trattamento pensionistico lordo antecedente all’applicazione delle disposizioni riduttive, rispetto alla quale è stata formulata la pretesa. Sul punto richiama la propria giurisprudenza, da ultimo le pronunce della Sez. Veneto n. 67, 85 e 88/2020 e n. 239/2024 e della Sez. Emilia-Romagna n. 22/2020.
L’insufficiente allegazione, per ciascun ricorrente, degli elementi necessari a una compiuta disamina delle singole posizioni pensionistiche preclude quindi l’ingresso nel merito. Il giudice non può pronunciare una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, del tutto avulsa dalla posizione dei singoli ricorrenti, come già affermato dalla Sez. Puglia n. 315 del 2011. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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