Reiterazione dell’invito a dedurre elusiva del termine di citazione (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 100 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 67, comma 5, c.g.c. per il deposito dell’atto di citazione è perentorio e la sua inosservanza determina l’inammissibilità dell’atto introduttivo. La Procura contabile non può porre rimedio alla decadenza già maturata mediante un nuovo invito a dedurre, quando questo riproduca gli stessi fatti, gli stessi soggetti, la medesima tipologia di danno e la stessa fattispecie causativa. L’emissione di un ulteriore invito è ammessa soltanto in presenza di novità soggettive e oggettive sostanziali e rilevanti, o delle situazioni obiettivamente nuove contemplate dall’art. 67, comma 7, c.g.c. La reiterazione meramente ripetitiva dell’invito integra uno strumento elusivo del termine di deposito della citazione e si scontra con il giudicato formatosi sulla questione, in violazione del giusto processo.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il responsabile di un settore tecnico di un Comune, contestandogli un danno erariale di poco inferiore a diecimila euro. Le condotte omissive rimproverate consistevano, da un lato, nel non aver reso la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. in una procedura esecutiva promossa da un creditore nei confronti di una società, dall’altro nel non aver promosso il tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio dopo la notifica dell’ordinanza di assegnazione.
La vicenda era già stata definita da una precedente pronuncia della stessa Sezione, divenuta definitiva, che aveva dichiarato inammissibile l’atto di citazione per tardivo deposito. Ritenendo quella decisione di natura meramente processuale e non idonea a formare giudicato sul diritto sostanziale, l’Attore pubblico ha notificato un terzo invito a dedurre e ha introdotto una nuova azione per la medesima vicenda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria, per ragioni logico-giuridiche, la riproponibilità dell’azione dopo la pronuncia definitiva. Il punto di partenza è la norma: l’art. 67, comma 5, c.g.c. impone il deposito della citazione, a pena di inammissibilità, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per le deduzioni. Il comma 7 consente nuovi accertamenti solo su elementi emersi dalle controdeduzioni o su situazioni obiettivamente nuove.
La Sezione qualifica il termine come perentorio. Il sistema delle decadenze procedimentali delineato dall’art. 67 c.g.c. non ha natura privatistica né tutela un interesse di parte, ma assolve una funzione pubblicistica: assicurare che l’azione erariale si svolga entro confini temporali certi, a garanzia della legalità, del buon andamento e dell’affidamento dei soggetti coinvolti. Il limite temporale opera come presidio di legalità e impedisce che l’iniziativa requirente si dilati in modo indefinito, con pregiudizio per la certezza dei rapporti giuridici.
Il Collegio dichiara di conformarsi alla giurisprudenza contabile prevalente sulla perentorietà del termine, richiamando la Sez. I App. n. 149/2022 e la Sez. II App. n. 282/2023. La formulazione dell’art. 67, comma 5, c.g.c., che sanziona espressamente con l’inammissibilità il deposito tardivo, esprime la volontà del legislatore di attribuire al termine la funzione di tutela del contraddittorio anticipato e di prevenzione dell’esercizio intempestivo dell’azione. L’unica deroga ammessa è la proroga nei casi eccezionali dell’art. 68 c.g.c.
Da questa ricostruzione deriva una conseguenza ulteriore: l’invito a dedurre è atto tipico e conclusivo dell’intera attività istruttoria, unico e completo, contenente ciascuna condotta contestata al singolo incolpato. La reiterazione dell’invito non può diventare uno strumento per aggirare il termine di definizione dell’istruttoria e di deposito della citazione. La Sezione richiama sul punto la giurisprudenza contabile che ha ritenuto inammissibile la citazione fondata su inviti reiterati, quando questi riguardino gli stessi fatti, gli stessi soggetti, la stessa tipologia di danno e la medesima fattispecie causativa.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio rileva che i dati di fatto posti a base del terzo invito erano già contenuti nel primo, notificato in data 24 ottobre 2023, e che gli inviti risultano sovrapponibili nei loro elementi di fatto e di diritto. Manca dunque qualsiasi novità soggettiva od oggettiva idonea a giustificare la riemissione. Il comportamento del Requirente, volto a procurarsi termini più lunghi per esercitare l’azione, è pertanto non consentito perché elusivo del termine normativamente previsto. Poiché gli stessi principi erano già stati affermati nella pronuncia definitiva resa tra le medesime parti e per la medesima vicenda, si è formato il giudicato: non è ammesso un bis in idem, in coerenza con l’art. 111 Cost.
La Corte dichiara quindi inammissibile l’atto di citazione e dichiara assorbita ogni altra questione, comprese quelle relative alla prescrizione e alla qualificazione della colpa grave. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di decisione in rito.
Nota della Redazione
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