Inammissibile l’appello contabile firmato da avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (Corte dei Conti Sez. I App. n. 191 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali d’appello della Corte dei conti è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. L’atto di appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 28, comma 2, e 190, comma 3, c.g.c. Il difetto di tale requisito integra un vizio insanabile dell’atto introduttivo del grado di appello, rilevabile d’ufficio dal collegio. La conferma della carenza abilitativa resa in udienza dalla stessa difesa preclude ogni possibilità di regolarizzazione. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del gravame, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. e nessun provvedimento sulle spese di giudizio in ragione della gratuità delle cause previdenziali.

Il Fatto

Il ricorrente, primo maresciallo della Marina militare cessato dal servizio nel 2005, aveva chiesto in primo grado la riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento del 44 per cento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, nonché la maggiorazione della base pensionabile ex art. 4 del d.lgs. n. 165/1997. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, con sentenza n. 71/2023, aveva dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il diverso coefficiente ipotizzato dalle Sezioni riunite non aveva mai formato oggetto della domanda originaria né di contraddittorio, né di previa istanza amministrativa.

Avverso tale decisione il militare proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, come interpretati dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 1/2021/QM, nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 153 c.g.c. per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Si costituiva il Ministero della Difesa, ribadendo le conclusioni di primo grado ed eccependo in subordine la prescrizione quinquennale dei ratei.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il collegio ha verificato la regolare notificazione dell’atto di appello al difensore dell’INPS, costituito in primo grado, e la mancata costituzione dell’Istituto nel grado di appello. Ha poi esaminato d’ufficio la questione relativa alla abilitazione professionale dei difensori dell’appellante.

Il dato normativo di riferimento è costituito dall’art. 28, comma 2, primo periodo, c.g.c., secondo cui per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali d’appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Requisito analogo è ribadito dall’art. 190, comma 3, c.g.c., che prescrive la sottoscrizione dell’atto d’appello, a pena di inammissibilità, da parte di un avvocato ammesso al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Nel caso di specie, la difesa dell’appellante ha confermato in udienza, su espressa richiesta del collegio, che il ricorso è stato proposto da procuratori non abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. La circostanza, anziché essere contestata, è stata ammessa dalla stessa parte, con ciò rendendo incontroverso il difetto del requisito soggettivo di capacità professionale richiesto dalla legge processuale contabile.

Il collegio ha quindi qualificato il vizio come determinante l’inammissibilità dell’atto introduttivo del grado, in applicazione congiunta delle due disposizioni richiamate. Non si tratta di una mera irregolarità sanabile, ma della carenza di un presupposto di legittimazione del difensore che la legge processuale configura espressamente come causa di inammissibilità. La declaratoria assorbe ogni ulteriore motivo di gravame, comprese le censure di merito sulla riliquidazione pensionistica e l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione.

Quanto al regime delle spese, la Corte ha disposto la compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., escludendo ogni ulteriore provvedimento in ragione della gratuità delle cause previdenziali. L’appello è stato pertanto dichiarato inammissibile con il solo onere, per la segreteria, degli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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