Ultra-petizione della sentenza contabile su causa petendi non allegata dalla Procura (Corte dei Conti Sez. I App. n. 192 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, immanente nell’art. 112 cod. proc. civ. e richiamato dall’art. 7 cod. giust. cont., impedisce al giudice di condannare sulla base di una causa petendi mai allegata dalla Procura contabile. Integra ultra-petizione la pronuncia che costruisce ex novo una ragione della domanda solo accennata in citazione come elemento di contorno, poiché l’accertamento finisce per riguardare un petitum e una causa petendi diversi da quelli sottoposti al giudice, con lesione del diritto di difesa del convenuto. Il principio dello iura novit curia non sana il vizio quando non si tratta di riqualificare fatti dedotti, ma di introdurre una diversa e autonoma ragione della domanda.
Il Fatto
La Procura regionale citava in giudizio la società agricola e il suo titolare per il danno erariale derivato dall’illegittima percezione di contributi pubblici a carico dei fondi F.E.A.G.A. e F.E.A.S.R. per gli anni dal 2012 al 2019. L’unica condotta contestata consisteva nell’omessa comunicazione all’amministrazione della misura di prevenzione personale cui il titolare era sottoposto, causa ostativa all’accesso agli aiuti.
La Sezione regionale, pur dichiarando in parte prescritta e in parte infondata l’azione su tale ragione, accoglieva la domanda su una diversa causa petendi: la differenza tra la superficie dei terreni dichiarata e quella effettivamente disponibile. I convenuti proponevano appello, deducendo tra l’altro il vizio di ultra-petizione.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello muove dal principio di economia processuale e dalla ragione più liquida, che consente di decidere sulla questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, salvo il limite dell’effetto devolutivo del gravame e del thema decidendum delineato dai motivi.
Il collegio affronta quindi il primo motivo, nel profilo del contestato vizio di ultra-petizione. Richiamando l’art. 112 cod. proc. civ. e l’art. 7 cod. giust. cont., la Corte ribadisce che il principio della domanda opera pienamente nel processo contabile quale corollario dell’art. 99 cod. proc. civ.
Nel caso concreto, dall’esame dell’atto di citazione emerge che la Procura aveva fondato la domanda su un’unica ragione: la falsa dichiarazione sull’insussistenza di misure di prevenzione. La questione delle particelle era solo accennata quale elemento di contorno. La stessa Guardia di finanza aveva dichiarato di non aver approfondito gli accertamenti sulla corrispondenza delle superfici, considerandola circostanza marginale e recessiva.
La sentenza di primo grado, condannando esclusivamente su quella diversa ragione, ha quindi deciso oltre i limiti della domanda. Non vale il richiamo allo iura novit curia, poiché non si tratta di riqualificare fatti dedotti, ma di costruire ex novo una causa petendi inesistente, con compromissione del diritto di difesa dei convenuti, che su quel punto non si erano difesi.
Pertanto l’appello è accolto e la sentenza impugnata annullata. Resta assorbita ogni ulteriore questione; le spese di entrambi i gradi sono liquidate in favore degli appellanti e poste a carico di A.R.G.E.A.
Nota della Redazione
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