Fondo economale, irregolarità senza responsabilità dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 226 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La gestione del fondo economale di un ente pubblico, condotta secondo prassi interne non formalizzate e attraverso un sistema informativo gestionale non concepito per la rendicontazione giudiziale, non consente la dichiarazione di regolarità del conto ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont. Le irregolarità rilevate — assenza di disciplina regolamentare specifica sulle tipologie di spesa ammissibili, reintegri sottratti a controllo preventivo, utilizzo delle risorse oltre i limiti di programmazione — integrano una gestione irregolare, ma non giustificano la condanna dell’agente contabile che abbia operato in coerenza con l’assetto procedurale e informatico predisposto dall’amministrazione e in ossequio alle istruzioni ricevute. La responsabilità dell’agente va valutata alla luce del contesto complessivo della gestione.

Il Fatto

Il magistrato istruttore deferiva alla Sezione giurisdizionale il conto giudiziale reso dall’agente contabile, economo di un Ateneo per l’esercizio 2018, rilevando plurimi profili di criticità: mancata sottoscrizione del conto e assenza di formale parificazione; utilizzo del fondo oltre lo stanziamento preventivato; rimborsi di spese sostenute direttamente da dipendenti; rimborsi di spese di esercizi precedenti; acquisti di valori bollati non rendicontati separatamente; rimborso di spese non ammissibili. La relazione chiedeva quindi la sottoposizione del conto al giudizio della Sezione, con preclusione del discarico.

L’agente contabile eccepiva in via preliminare l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 150 cod. giust. cont., sostenendo che il conto fosse stato depositato in data anteriore a quella risultante dagli atti. Nel merito chiedeva la dichiarazione di regolarità del conto e il proprio discarico, valorizzando la complessità organizzativa dell’Ateneo, il ruolo di mero esecutore e l’assenza, all’epoca, di uno specifico regolamento sul fondo economale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi GIUDICO e SIRECO emerge che la resa del conto è avvenuta il 19 novembre 2019, mentre la diversa data invocata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale e non con il perfezionamento del deposito. Poiché la relazione di deferimento è stata depositata il 19 novembre 2024, il termine quinquennale non risulta decorso.

Supera poi i profili di possibile improcedibilità. La mancata sottoscrizione manuale del registro da parte dell’economo non è ostativa, poiché il conto è stato redatto e chiuso tramite il sistema gestionale entro il 31 dicembre 2018 secondo le modalità operative dell’amministrazione, e l’agente ha sottoscritto la nota di trasmissione. Quanto all’assenza di formale parificazione, una prassi amministrativa ha supplito in via sostanziale all’inadempimento, risultando acquisito il decreto dirigenziale che attesta l’esito positivo della parificazione contabile dei conti 2018.

Nel merito il Collegio rileva che il conto presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione, pur essendo gli stessi ascrivibili in prevalenza a prassi operative consolidate, in assenza di un quadro normativo interno chiaro. L’art. 64 del Regolamento di Ateneo disciplinava la gestione in termini essenziali, prevedendo un tetto massimo di euro 10.000,00 per la dotazione iniziale e la possibilità di reintegro, ma non individuava le tipologie di spesa ammissibili né i presupposti del rimborso.

Il sistema informativo gestionale, pur consentendo il raccordo con la contabilità ufficiale, non permetteva una rappresentazione autonoma e trasparente delle operazioni ai fini della rendicontazione giudiziale. Le descrizioni delle spese risultavano generiche o aggregate e i beneficiari spesso indicati con anagrafica generica. I reintegri avvenivano senza l’intervento autorizzativo degli organi competenti, sfuggendo a qualsiasi controllo preventivo. La maggior parte delle spese era sostenuta mediante rimborsi a favore di dipendenti, su richieste presentate ex post, in contrasto con i principi di trasparenza e controllo preventivo.

Il Collegio conclude che le irregolarità sono riconducibili a una gestione amministrativa condizionata da prassi interne non formalizzate, dall’assenza di un regolamento specifico sul fondo economale e da un sistema informativo non concepito per la rendicontazione giudiziale. La responsabilità dell’agente va pertanto valutata alla luce del contesto complessivo: egli ha operato in coerenza con l’assetto predisposto dall’amministrazione, convalidando ogni spesa sulla base della documentazione e delle istruzioni ricevute. Dichiarata l’irregolarità della gestione, senza condanna, il Collegio demanda agli Organi dell’Ateneo l’adempimento degli obblighi di legge. Respinge infine l’istanza di oscuramento, non specificati i motivi e non contenendo la sentenza dati sensibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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