Partecipazione comunale a CER in cooperativa senza piano economico (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 142 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le comunità energetiche rinnovabili sono soggette alla disciplina del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, non rinvenendosi alcuna espressa previsione legislativa che esoneri l’ente locale dall’onere motivazionale rafforzato di cui all’art. 5 T.U.S.P. La scelta di aderire a una CER in forma di società cooperativa, nonostante il principio di neutralità della forma, deve essere supportata da uno scrutinio puntuale in ordine alla stretta necessità del modulo societario per il perseguimento delle finalità istituzionali. Grava sull’amministrazione l’onere di un’analitica motivazione circa la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. In mancanza di un vero Business Plan o di documentazione equipollente, il controllo della Corte dei conti non può che concludersi in senso parzialmente negativo.
Il Fatto
Un Comune pugliese ha approvato con deliberazione consiliare l’adesione, in qualità di socio consumatore, a una Comunità Energetica Rinnovabile costituita in forma di società cooperativa, per dare vita a una nuova configurazione di autoconsumo sottesa alla pertinente cabina primaria. L’ente ha acquistato una quota per l’importo di cento euro, destinando risorse di bilancio di pari ammontare per l’avvio delle attività.
Lo schema di deliberazione è stato pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni, tra il 25 giugno e l’11 luglio 2025. L’atto è stato poi trasmesso alla Corte dei conti, per il controllo di cui all’art. 5 T.U.S.P., e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. La Sezione regionale di controllo per la Puglia è stata così investita della richiesta di parere.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione afferma la propria competenza territoriale, trattandosi di atto deliberativo di ente locale. Verifica poi l’ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta: l’amministrazione comunale rientra tra i soggetti sottoposti al controllo e l’atto concerne l’acquisto di una partecipazione in società già costituita.
La Corte esclude che l’operazione ricada nella deroga dell’art. 5, comma 1, primo periodo, T.U.S.P., che presuppone espresse previsioni legislative. In materia di CER non sussiste alcun obbligo di ricorrere alla forma societaria: vige invece un principio di neutralità della forma giuridica, di matrice europea e nazionale. Ne consegue che l’ente deve motivare in modo analitico la stretta necessità del modulo societario.
Nel merito, il parere si articola sui quattro profili dell’art. 5, comma 3, T.U.S.P. La Sezione ritiene rispettato il vincolo tipologico dell’art. 3, rientrando la società cooperativa tra i tipi consentiti; e rispettato anche l’art. 4 T.U.S.P., poiché la produzione di energia da fonti rinnovabili e la condivisione costituiscono attività riconducibili ai servizi di interesse generale.
Il profilo decisivo è però quello dell’art. 5, comma 1, T.U.S.P. La deliberazione e i suoi allegati non consentono di cogliere gli elementi necessari alla valutazione: difetta un vero Business Plan con previsioni economico-finanziarie, cash flow e note esplicative. Lo studio di fattibilità richiamato illustra solo elementi conoscitivi parziali. La Sezione non può quindi vagliare la sostenibilità e la convenienza dell’operazione, pur esigua nell’impegno finanziario.
Risultano invece conformi la motivazione sulla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato e l’adempimento dell’obbligo di consultazione pubblica. Da qui il parere reso in senso parzialmente negativo, con raccomandazione all’ente di vigilare sulla sostenibilità finanziaria e sulla neutralità dell’operazione sugli equilibri di bilancio.
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Nota della Redazione
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