Ricongiunzione contributiva non incide sulla quota contributiva della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 42 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella pensione liquidata con il sistema misto, i periodi di servizio ricongiunti ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979 rilevano esclusivamente ai fini delle quote retributive A e B, calcolate sulle anzianità acquisite entro il 31 dicembre 1995. Essi non possono essere valorizzati anche nella quota contributiva C, che l’art. 1, comma 12, lett. b), della legge n. 335/1995 riferisce ai soli periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 1996 in poi. Consentire la computazione della contribuzione ricongiunta nella quota C determinerebbe un’inammissibile duplicazione del beneficio, avendo quella stessa contribuzione già inciso sul quantum delle quote retributive.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente di un’Agenzia fiscale e titolare di trattamento di quiescenza anticipato liquidato con il sistema misto, ha chiesto il ricalcolo della pensione lamentando l’omessa valorizzazione, ai fini della misura del rateo, dei periodi di servizio oggetto di ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979. Tali periodi, corrispondenti a quattordici anni, tre mesi e ventotto giorni di contribuzione maturata dal 1° novembre 1975 al 28 dicembre 1994, erano già stati computati dall’INPS su indicazione di una precedente pronuncia della stessa Sezione.

Secondo il ricorrente, l’Istituto avrebbe considerato un montante contributivo inferiore a quello effettivo, con conseguente sottostima della quota C e del rateo mensile lordo. Ha quindi chiesto la condanna dell’INPS al ricalcolo e, in subordine, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale. L’INPS ha resistito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione della normativa applicabile. L’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 aveva già scomposto la pensione retributiva in due quote, riferite rispettivamente alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 e a quelle successive. Con l’entrata in vigore della legge n. 335/1995, l’art. 1, comma 13 ha riservato il calcolo integralmente retributivo ai lavoratori con almeno diciotto anni di anzianità al 31 dicembre 1995; il comma 12 ha invece previsto, per gli altri, la pensione come somma di una quota retributiva per le anzianità anteriori e di una quota contributiva per le ulteriori.

Nel caso in esame il ricorrente, al 31 dicembre 1995, non aveva maturato i diciotto anni, ma solo sedici anni e quattro mesi. La ricongiunzione dei quattordici anni e tre mesi ha inciso sul periodo complessivo e ha contribuito a determinare il quantum delle quote A e B. La Corte osserva che, senza quella ricongiunzione, la quota A si sarebbe commisurata alla sola aliquota del servizio militare di leva e la quota B alla sola aliquota del breve periodo di lavoro prestato nel 1995.

Al contrario, nessuna rilevanza può riconoscersi alla ricongiunzione rispetto alla quota C. Questa, ai sensi della lett. b) del comma 12, corrisponde al trattamento relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo e riguarda soltanto i periodi successivi al 31 dicembre 1995. La stessa circolare INPDAP n. 21/1996, invocata dal ricorrente, conferma che la terza quota è relativa ai servizi prestati dal 1° gennaio 1996 in poi.

Il richiamo alla circolare è dunque inconferente: il riferimento al montante contributivo dell’intera vita lavorativa concerne il nuovo sistema contributivo applicabile dal 1996, non i periodi precedenti, già valorizzati nelle quote retributive. La Corte ne trae la conclusione che computare nella quota C anche la contribuzione trasferita per effetto della ricongiunzione condurrebbe a un’inammissibile duplicazione del beneficio. Il ricorso è pertanto respinto.

La domanda formulata in udienza sulla correttezza dell’ultima retribuzione è stata qualificata come domanda nuova, estranea al petitum. La domanda risarcitoria è rimasta assorbita dal rigetto della principale. Le spese di lite, liquidate equitativamente, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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