Inammissibile la revocazione della sentenza che decide un precedente giudizio di revocazione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 193 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata in sede di revocazione non può essere impugnata per revocazione per i medesimi motivi già proposti, ai sensi dell’art. 206, comma 2, c.g.c. La ratio della norma è impedire che la definizione della lite formi oggetto di contestazioni ripetute, sottraendo stabilità alla statuizione che pone fine alla controversia. L’errore di fatto revocatorio, ex art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., è configurabile solo in presenza di una svista materiale o di un errore di percezione su un fatto decisivo risultante in modo incontestabile dagli atti, sempre che quel fatto non abbia costituito punto controverso. Non integra errore di fatto l’errata considerazione o interpretazione degli atti di causa, né la richiesta di un riesame di questioni già compiutamente scrutinate, che si traduce in un’inammissibile revisio prioris instantiae.

Il Fatto

Il ricorrente, già condannato in primo grado dalla Sezione giurisdizionale regionale al risarcimento di un danno erariale, aveva ottenuto in appello una riduzione della condanna. Avverso la sentenza d’appello aveva proposto un primo ricorso per revocazione, rigettato con la pronuncia n. 340/2023, e, parallelamente, ricorso per Cassazione per difetto di giurisdizione.

Con il ricorso oggi esaminato il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza n. 340/2023, deducendo un errore di fatto consistente nell’omesso o parziale esame di atti difensivi e nella mancata prova dell’attribuzione di funzioni ispettive in capo a lui. Ha inoltre invocato la sospensione dell’esecuzione, istanza già dichiarata inammissibile con ordinanza n. 21/2023. La Procura generale e l’Inps hanno eccepito l’inammissibilità per violazione degli artt. 206, comma 2, e 202, comma 1, c.g.c. e per tardività, e ne hanno chiesto il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina anzitutto i profili di inammissibilità. Infondato è l’assunto secondo cui non sarebbero revocabili le sentenze di revocazione: l’art. 206, comma 3, c.g.c., ammette contro di esse i mezzi di impugnazione cui era originariamente soggetta la sentenza impugnata, in linea con la ricostruzione già accolta dalla sentenza n. 48/2021.

Infondata è anche l’eccezione di tardività. La stessa sentenza n. 340/2023 aveva escluso il vizio del primo ricorso, rilevando che la memoria integrativa era stata notificata alle altre parti e che i termini per la revocazione erano ancora pendenti. Venuto meno il primo profilo di tardività, cade anche quello derivato riferito all’odierno giudizio.

Fondato è invece il motivo fondato sull’art. 206, comma 2, c.g.c. La norma vieta di impugnare per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di revocazione. La Corte richiama l’orientamento consolidato della Cassazione: l’errore di fatto è configurabile solo quando il giudice incorra in un errore di percezione o in una mera svista materiale, che gli abbia fatto supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo risultante in modo incontestabile dagli atti, sempre che quel fatto non abbia costituito punto controverso. Non è mai configurabile quando il preteso errore derivi da un’errata interpretazione degli atti, trattandosi di errore di giudizio.

Nel caso concreto i motivi dedotti sono pressoché identici a quelli già proposti e rigettati. La sentenza impugnata dà conto del ruolo e delle responsabilità dei soggetti coinvolti, della posizione del ricorrente quale operatore assegnatario e istruttore delle pratiche e della sua sottoscrizione dei prospetti riepilogativi versati in atti. Si tratta di fatti sui quali la sentenza revocanda si è pronunciata in termini analoghi a quelli ricostruiti dal ricorrente.

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 9766/2024 ha del resto dato atto che la sentenza contabile ha compiutamente affrontato tutte le questioni, e ha qualificato le censure come relative a supposti errori in iudicando. Il ricorso, in definitiva, propone una rilettura complessiva degli atti su questioni già scrutinate: riesame precluso in questa sede. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con spese compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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