Ne bis in idem preclude riliquidazione pensionistica già riconosciuta in giudizio collettivo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 75 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso con cui il militare collocato in congedo chiede la riliquidazione del trattamento di quiescenza con l’aliquota del 2,445% di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 è inammissibile quando il medesimo diritto sia già stato accertato, in suo favore, con pronuncia passata in giudicato resa a seguito di analogo gravame collettivo. In tale ipotesi opera il principio del ne bis in idem e difetta l’interesse a ricorrere ex art. 100 cod. proc. civ., poiché il bene della vita è già stato integralmente acquisito. Il difetto di legittimazione passiva del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri comporta la sua estromissione dal giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato in congedo con anzianità superiore a vent’anni, chiedeva la riliquidazione della pensione, liquidata con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,445% annuo prevista per il personale militare dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come interpretato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. L’INPS aveva invece applicato l’aliquota del 35% prevista per il personale civile dall’art. 44.
Inviata un’istanza di riliquidazione rimasta senza riscontro, il ricorrente agiva in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale sarda. Si costituivano l’INPS, eccependo l’inammissibilità del ricorso, e il Comando Generale dell’Arma, eccependo il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico affronta in via pregiudiziale l’eccezione di legittimazione passiva, accogliendola: il Comando Generale dell’Arma è estraneo al rapporto previdenziale e va pertanto estromesso dal giudizio.
Nel merito, la Corte ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS. La III Sezione Giurisdizionale Centrale, in parziale riforma della pronuncia della Sezione sarda, ha già accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico, tenendo conto dell’effettivo numero di anni di servizio al 31.12.1995 e applicando per ogni anno utile il coefficiente del 2,44%.
L’Istituto previdenziale ha dato integrale esecuzione a quella pronuncia, provvedendo alla riliquidazione dell’assegno e calcolando gli arretrati maturati dal 28.02.2014, oltre accessori, con aggiornamento del rateo e pagamento delle somme.
Su queste basi il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem e per carenza dell’interesse a ricorrere ex art. 100 cod. proc. civ.: il bene della vita perseguito è stato già integralmente acquisito per effetto del precedente ricorso collettivo e delle pronunce intervenute.
Le spese di giudizio sono compensate, trattandosi di decisione resa su questione pregiudiziale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.