Appello contabile inammissibile se sottoscritto da avvocato non cassazionista (Corte dei Conti Sez. I App. n. 197 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di appello proposto dinanzi alla Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 190, comma 3, cod. giust. contabile. Il difetto dello ius postulandi in capo al sottoscrittore determina la mancata valida instaurazione del contraddittorio e rende l’impugnazione nulla ed insanabile. La successiva comparizione in udienza di un difensore abilitato alle giurisdizioni superiori, delegato dal dominus della causa, non sana il vizio originario. Parimenti inesistente è la notificazione dell’atto eseguita da difensore privo del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Il Fatto
Un ex dipendente della Polizia di Stato, collocato in quiescenza e titolare di pensione liquidata con il sistema cd. misto, aveva chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’attribuzione dell’aliquota di rendimento del 44%, prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare, in luogo di quella inferiore applicata dall’INPS ai sensi dell’art. 44 della stessa normativa.
La Sezione giurisdizionale regionale aveva rigettato il ricorso, negando l’equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato al personale militare. Il pensionato ha proposto appello, deducendo in via principale l’applicabilità dell’art. 54 anche ai dipendenti della Polizia di Stato e, in via subordinata, la riforma parziale alla luce della legge n. 234/2021. L’INPS si è costituito, evidenziando il carattere non retroattivo della legge di bilancio 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato l’appello inammissibile per difetto del requisito prescritto dall’art. 190, comma 3, cod. giust. contabile, che impone la sottoscrizione dell’atto da parte di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.
Dagli accertamenti compiuti dalla Segreteria mediante interrogazione del sito web del Consiglio Nazionale Forense è emerso che l’atto di appello risultava sottoscritto da un avvocato non cassazionista. La circostanza è stata confermata in udienza dal difensore comparso su delega.
La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui la citazione in appello non sottoscritta da legale abilitato è inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, essendo l’appello nullo ed insanabile perché prodotto da soggetto sfornito dello ius postulandi dinanzi alla Sezione adita. Anche la notificazione eseguita da difensore privo del patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori è da considerarsi inesistente, non semplicemente viziata da nullità, e parimenti inesistente è l’autenticazione della firma dell’appellante effettuata da avvocato non abilitato. A sostegno sono richiamate Corte conti, Sez. App. Sicilia n. 27/2023 e Sez. I Giur. d’App. n. 50/2021.
Il Collegio ha escluso che il vizio possa essere sanato dalla successiva comparizione in udienza di un avvocato patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori, delegato dal dominus a sostituirlo, come avvenuto nella specie. La regolarizzazione postuma non incide sulla validità dell’atto introduttivo, la cui sottoscrizione da parte di legale non abilitato ne preclude l’attitudine a introdurre il corretto esercizio della funzione giurisdizionale.
In conseguenza, l’appello è stato dichiarato inammissibile e la sentenza gravata confermata. La particolarità della fattispecie ha indotto la Corte a disporre la compensazione delle spese di difesa, restando escluso ogni provvedimento sulle spese di giudizio in ragione della gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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