Licenziamento illegittimo e arricchimento senza causa del datore di lavoro (Corte dei Conti Sez. I App. n. 196 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di licenziamento illegittimo di un dipendente, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno commisurato alla differenza tra la retribuzione dovuta e i ratei pensionistici percepiti medio tempore, i ratei di pensione sono sine titolo, per il sopravvenuto venir meno del presupposto della loro erogazione. Ne deriva che il datore di lavoro, avvantaggiato dalla commisurazione del risarcimento al trattamento differenziale, è tenuto a restituire all’ente previdenziale le somme corrisposte a titolo di ratei pensionistici. Ove il recupero dell’indebito sia stato operato dall’INPS nei confronti del pensionato, si configura a carico del datore di lavoro un arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 cod. civ., con obbligo di indennizzare il dipendente della correlativa diminuzione patrimoniale, senza che assuma rilievo l’estraneità del datore al rapporto previdenziale.
Il Fatto
Il lavoratore, ex dipendente di una società postale, era stato licenziato nel 1994 e reintegrato in servizio solo nel settembre 1997, in esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro. Nel periodo intermedio aveva percepito un trattamento pensionistico provvisorio. Con successiva pronuncia il giudice ordinario ha accertato l’obbligo contributivo della società per il periodo di illegittima sospensione della prestazione lavorativa, condannandola al pagamento delle differenze retributive e alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita.
Adempiuto il giudicato, l’ente previdenziale ha comunicato al pensionato che la somma erogata a titolo di pensione era divenuta indebita, avviandone il recupero mediante trattenuta sul trattamento pensionistico. Il lavoratore ha quindi agito davanti alla Corte dei conti per l’annullamento del provvedimento di riliquidazione e, in via subordinata, per l’arricchimento senza causa nei confronti dell’ex datore. Rigettata la domanda in primo grado, la Sezione d’appello è stata investita del solo capo relativo alla richiesta subordinata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita l’ambito del giudizio: non sono impugnate le statuizioni sulle eccezioni preliminari, sicché la questione di giurisdizione della magistratura contabile è ormai coperta dal giudicato. Supera poi l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società, rilevando che la controversia attiene a questioni di stretto diritto, concernenti il valore e l’interpretazione di pronunce giurisprudenziali e delle norme degli artt. 2041 e 2909 cod. civ.
Nel merito, la Corte muove dalla fattispecie dell’art. 2041 cod. civ. e richiama il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 22849 del 2022 e n. 26988 del 2009): in caso di annullamento del licenziamento di un dipendente postale, con condanna del datore al risarcimento pari alla differenza tra retribuzione dovuta e ratei pensionistici percepiti, i ratei sono sine titolo. Il datore, che ha ottenuto indebito arricchimento per effetto di tale commisurazione, è tenuto a restituire all’ente previdenziale le somme corrisposte, senza che rilevi la sua estraneità al rapporto previdenziale.
Da tale principio, applicabile per analogia dei presupposti, la Corte desume che il fatto illecito rilevante ai fini dell’art. 2041 cod. civ. è l’originario licenziamento illegittimo, e non il legittimo recupero dell’indebito pensionistico operato dall’INPS, che ne costituisce solo una conseguenza ulteriore. Il fatto che l’INPS abbia recuperato le somme dal pensionato e non dall’ex datore non sposta i termini della questione: l’arricchimento della società si è comunque realizzato a discapito del lavoratore, con piena soddisfazione dell’istituto.
Il Collegio richiama altresì la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, secondo cui al lavoratore spetta a titolo risarcitorio la retribuzione per tutto il periodo di interruzione del rapporto, detratto quanto percepito a titolo pensionistico. Poiché, a seguito dei recuperi, il pensionato non percepisce più alcunché, gli spetta la retribuzione per l’intero periodo, oltre alle somme dovute per i recuperi dell’INPS, così da essere indennizzato della diminuzione patrimoniale complessiva.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza gravata, la società è condannata a tenere indenne l’appellante della diminuzione subita, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese di difesa sono compensate in ragione della complessità e particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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