Nomina del secondo classificato e dolo nella responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 105 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa sanitaria, pur avendo natura fiduciaria, impone al direttore generale l’obbligo di motivare analiticamente la scelta del candidato diverso da quello con il punteggio migliore. La violazione consapevole di tale obbligo, con motivazione generica, contraddittoria e basata su criteri estranei all’avviso, integra il dolo quale elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, anche nella forma del dolo eventuale, senza che ne sia richiesta la vantaggiosità per l’autore. Nel danno indiretto la prescrizione decorre dal pagamento al terzo, quale momento di concretezza e attualità del pregiudizio, restando irrilevante il passaggio in giudicato della sentenza civile.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo di un’azienda ospedaliera per il danno indiretto di € 63.334,76, derivato da una deliberazione con cui era stato affidato l’incarico di direzione di una struttura complessa al secondo classificato, e non al primo, nella graduatoria della commissione tecnica.
Il candidato pretermesso aveva ottenuto in sede giuslavoristica il risarcimento del danno e la rifusione delle spese, con conferma in appello. L’azienda aveva quindi pagato, tra il 2021 e il 2023, sia le somme dovute al terzo sia i compensi al proprio difensore. Da qui la pretesa erariale, con contestazione di dolo o, in subordine, di colpa grave.
La Motivazione della Corte
I convenuti hanno eccepito la prescrizione, sostenendo che il termine quinquennale decorra dalla genesi dell’evento dannoso, collocata nel 2020. Il Collegio respinge l’eccezione: nell’art. 1 della legge n. 20/1994, anche dopo le modifiche del 2026, il “fatto dannoso” si perfeziona con il pagamento, e in tema di danno indiretto vale il principio delle Sezioni riunite n. 14/2011/QM. L’azione è dunque tempestiva, essendo stato l’invito a dedurre notificato prima del quinquennio.
Nel merito, la Corte esclude il difetto di attualità del danno. Il pregiudizio è certo ed effettivo con l’esborso, senza che occorra il passaggio in giudicato della sentenza civile, che non costituisce antecedente logico indispensabile per il giudizio contabile.
Quanto alla dedotta insindacabilità della scelta, il Collegio ricorda che l’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994 non sottrae l’azione amministrativa al controllo di razionalità e proporzionalità, in coerenza con l’art. 97 Cost. La discrezionalità incontra limiti interni e non copre decisioni avventate o irragionevoli. La selezione per l’incarico non è concorso in senso tecnico, ma la scelta resta vincolata a correttezza e buona fede.
La Corte richiama l’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992, che impone al direttore generale che intenda nominare un candidato non primo in graduatoria di motivare analiticamente. La deliberazione oggetto di causa non richiama le valutazioni della commissione e valorizza l’essere il prescelto già dipendente dell’azienda, criterio estraneo all’avviso. La motivazione è quindi generica e contraddittoria.
Da ciò il Collegio desume il dolo, non richiedendosi il vantaggio personale dell’agente e non essendo la norma di difficile interpretazione. Sul nesso causale, tuttavia, la Corte non accoglie integralmente la domanda: la deliberazione fu proposta dal direttore delle risorse umane, non convenuto, con parere favorevole dei direttori sanitario e amministrativo. L’apporto del proponente è commisurato al 20% del danno, mentre l’80%, pari a € 50.667,81, è addebitato in solido ai convenuti.
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Nota della Redazione
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