Conto giudiziale inidoneo e restituzione atti al relatore per nuovo esame (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 92 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che non sia redatto secondo il modello di legge e che non rechi gli elementi necessari alla corretta rappresentazione della gestione non è qualificabile come conto giudiziale e non consente alla Sezione alcuna valutazione di merito. Le carenze che investono la stessa possibilità di qualificare la documentazione contabile come conto integrano una irregolarità non sanabile nel giudizio, poiché impediscono l’assoggettamento del documento al giudizio di conto. Ove nelle more sia stato depositato un nuovo conto giudiziale, apparentemente conforme al modello di legge, unitamente alla relazione del segretario comunale, sussistono i presupposti per disporre il non luogo a provvedere sul conto originario e la restituzione degli atti al magistrato relatore, ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c., per la prosecuzione dell’istruttoria e l’esame nel merito del nuovo conto.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto relativo al rendiconto di un agente contabile di un ente locale per l’esercizio 2021. All’esito dell’istruttoria, il magistrato relatore ha depositato una relazione di irregolarità, rilevando che il conto non era stato sottoscritto dall’agente contabile ma dalla responsabile del servizio economico-finanziario dell’ente, e che il documento prodotto — un registro dei diritti — non recava gli estremi della riscossione né il periodo e l’oggetto della stessa. Sono state altresì contestate la violazione del regolamento di contabilità dell’ente, per il ritardo nel versamento in tesoreria, e la mancata rappresentazione dell’inclusione di somme di esercizi diversi.

La Procura ha aderito alla valutazione di irregolarità, sostenendo che le criticità investissero la stessa qualificazione della documentazione come conto giudiziale e chiedendone l’inammissibilità. L’agente contabile si è costituita eccependo la regolarità sostanziale della gestione, con piena corrispondenza tra riscosso e versato, e ha depositato il conto sottoscritto personalmente. L’ente, regolarmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia dell’ente, non costituitosi nonostante la rituale evocazione. Passa poi all’esame del conto, condividendo le valutazioni di inidoneità espresse nella relazione di irregolarità e fatte proprie dalla Procura.

Il punto centrale è la qualificazione del documento. Le criticità rilevate non costituiscono una semplice irregolarità del conto, ma investono la possibilità stessa di qualificare la documentazione contabile agli atti come conto giudiziale. La non conformità al modello di legge e l’assenza degli elementi necessari alla corretta rappresentazione della gestione impediscono l’assoggettamento del documento al giudizio della Sezione per le valutazioni di competenza.

Il Collegio rileva tuttavia un fatto sopravvenuto: dopo la redazione della relazione di irregolarità, l’agente contabile ha depositato in giudizio un nuovo conto giudiziale, apparentemente conforme al modello di legge, unitamente alla relazione del segretario comunale. Questo mutamento del quadro istruttorio assume rilievo decisivo.

Su queste basi, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c., per disporre la restituzione degli atti al magistrato designato come relatore, affinché provveda all’esame del nuovo conto giudiziale e della documentazione depositata nel corso del giudizio, previa eventuale acquisizione di ulteriori elementi ritenuti necessari. La pronuncia è di rito e non di merito, con conseguente irrilevanza della regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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