Decorrenza della pensione privilegiata e giudicato sul dispositivo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 43 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza che ha riconosciuto la pensione privilegiata preclude ogni diversa rilettura degli atti di causa e impone di individuare la decorrenza del trattamento nel dispositivo della pronuncia irrevocabile, non nell’istanza che l’appellante assume anteriore. Quando il dispositivo fissa la decorrenza giuridica dalla data della domanda e la decorrenza economica dal primo giorno del mese successivo, la formula va interpretata alla luce dell’art. 191, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973, che àncora il pagamento al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda tardiva. La costituzione dell’appellato depositata oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza, previsto dall’art. 156 c.g.c., è tardiva e determina la decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d’ufficio, quando la causa non imputabile addotta non sia supportata da alcuna prova.

Il Fatto

Il ricorrente, già allievo ufficiale presso l’Accademia Militare, aveva ottenuto dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con sentenza n. 392/2016, il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria tabella A per quattro anni rinnovabili, con decorrenza giuridica dalla data della domanda e decorrenza economica dal primo giorno del mese successivo.

In ottemperanza a quella pronuncia il Ministero della Difesa aveva adottato il decreto n. 158/2016, fissando la decorrenza alla domanda del 12 maggio 2009. Il ricorrente aveva impugnato il decreto sostenendo che l’unica istanza utile fosse quella del 19 marzo 2003, presentata entro il biennio dalla cessazione dal servizio. La Sezione campana, con la sentenza n. 845/2021, aveva respinto il ricorso; da qui l’appello alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un profilo processuale. La costituzione del Ministero della Difesa è stata depositata il 12 dicembre 2023, a ridosso dell’udienza e ben oltre il termine di dieci giorni prima fissato dall’art. 156 c.g.c., con la decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d’ufficio e di proporre domande riconvenzionali. Il malfunzionamento telematico addotto non è supportato da prova.

Nel merito, la questione riguarda esclusivamente la decorrenza del diritto alla liquidazione del trattamento privilegiato. La Corte rileva che la prima sentenza della Sezione campana n. 392/2016 è passata in giudicato, non essendo stata impugnata dall’interessato, che aveva proposto solo una richiesta di correzione di errore materiale, rigettata con ordinanza n. 291/2021.

Già nella parte in diritto di quella pronuncia si rinviene il riferimento all’istanza di pensione privilegiata presentata il 12 maggio 2009, non a quella del 19 marzo 2003. Nel dispositivo il giudice campano dichiara il diritto alla liquidazione con decorrenza giuridica dalla data della domanda e decorrenza economica dal primo giorno del mese successivo.

La sentenza n. 845/2021, oggi appellata, ha correttamente interpretato quel dispositivo riconducendolo all’art. 191, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973: la domanda del 12 maggio 2009, essendo stata presentata oltre il biennio rispetto alla cessazione dal servizio del 15 gennaio 2003, comporta il pagamento dal primo giorno del mese successivo.

La Corte aggiunge che, in ragione della definitività della prima pronuncia, non è consentita una diversa rilettura degli atti di causa e, in particolare, dell’istanza pensionistica invocata dall’appellante. L’appello è dunque infondato e va rigettato, con conferma della sentenza appellata. Le spese legali sono compensate per giusti motivi, anche in ragione della soccombenza reciproca, e nulla si provvede sulle spese di giudizio in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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