Cessazione della materia del contendere per autotutela Inps sull’indebito pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 16 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, il rinvio dinamico operato dall’art. 7 c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile consente di applicare l’istituto della cessazione della materia del contendere. Quest’ultima presuppone la sopravvenienza di fatti nuovi idonei a determinare il venir meno di ogni posizione di contrasto tra le parti e, dunque, la carenza dell’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c., che deve persistere fino alla pronuncia che conclude il processo. L’annullamento in autotutela, da parte dell’Inps, del provvedimento di recupero dell’indebito pensionistico non ripetibile determina la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese quando siano state decise soltanto questioni preliminari.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare cessato dal servizio per inabilità e titolare di pensione liquidata con il sistema misto, ha impugnato il recupero disposto dall’Inps con provvedimento del 12 agosto 2022 per € 8.648,76, corrisposti in eccesso a titolo di pensione annua lorda e tredicesima nel periodo dall’1.12.2017 al 30.9.2022. Il recupero costituiva l’esito dell’attuazione della sentenza di primo grado di questa Sezione, poi parzialmente riformata in appello.
Il pensionato ha dedotto che l’indebito era stato originato da errori di calcolo dell’Istituto in sede esecutiva, senza alcun fatto doloso o colposo riconducibile alla propria condotta, e ha invocato l’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973. Ha quindi chiesto che l’unica somma restituibile fosse quella di € 1.373,61 e la condanna dell’Istituto a rimborsare l’importo irripetibile di € 7.275,00 già trattenuto sui ratei mensili, oltre interessi legali.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio l’Inps ha emesso, in autotutela, un provvedimento correttivo di quello del 12.8.2022, annullando il recupero di € 7.275,00 e confermando quello di € 1.373,00, sul presupposto che l’eccedenza non fosse recuperabile ai sensi dell’art. 207 del d.P.R. n. 1092/1973. Entrambe le parti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il giudice ha constatato che le determinazioni assunte in pregiudizio del pensionato sono state autonomamente modificate in termini corretti, con conseguente venir meno di ogni posizione di contrasto. È risultato così carente l’interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia giurisdizionale, interesse richiesto dall’art. 100 c.p.c. come valido e persistente fino alla decisione che chiude il processo.
La Corte ha affermato che l’istituto della cessazione della materia del contendere trova applicazione anche nel giudizio pensionistico contabile, in forza del rinvio dinamico previsto dall’art. 7 c.g.c. al codice di procedura civile. La decisione si fonda sulla giurisprudenza consolidata della Corte dei conti, richiamata ex multis nelle pronunce delle Sezioni III e Umbria e della Sez. Campania, nonché sul precedente delle Sezioni unite civili n. 1048/2000. Si tratta di una modalità atipica di definizione della causa, che presuppone la sopravvenienza di fatti nuovi tali da eliminare ogni ragione di contrasto.
Quanto alle spese, il giudice ha rilevato che sono state decise soltanto questioni preliminari e le ha pertanto compensate tra le parti. Nulla è dovuto per le spese di giustizia, ai sensi dell’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Nota della Redazione
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