Buoni pasto e tetto di spesa del personale: parametro non modificabile (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 253 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e il relativo tetto di spesa del personale non ammette modifiche del parametro di riferimento operate dall’ente locale in via interpretativa. Il comune che non abbia mai istituito il servizio mensa né erogato buoni pasto sostitutivi non può assumere la spesa necessaria all’attivazione dell’istituto quale nuovo parametro, salvo che il legislatore abbia introdotto una deroga espressa. La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo è ammissibile quando il quesito è generale e astratto, proviene dall’organo legittimato e attiene alla contabilità pubblica.
Il Fatto
Un comune chiede alla Sezione regionale di controllo un parere in materia di spesa di personale. L’ente rappresenta di non aver mai istituito il servizio mensa né attribuito ai dipendenti buoni pasto sostitutivi ai sensi dell’art. 35 del CCNL funzioni locali triennio 2019-2021.
Il quesito riguarda la possibilità di attivare ora l’istituto e di individuare, per il calcolo del tetto di spesa ex art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, un nuovo parametro di riferimento costituito dalla somma del valore medio del triennio 2011-2013 e del costo dei buoni pasto. Il comune invoca, in via analogica, i principi delle deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 1/2017/QMIG e n. 15/2018/QMIG, rese in tema di art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione verifica i requisiti di ammissibilità del parere. La richiesta proviene dal Sindaco, organo legittimato alla rappresentanza dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL, e il quesito attiene alla contabilità pubblica, nel perimetro dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, poiché investe vincoli generali di contenimento della spesa di personale incidenti sugli equilibri di finanza pubblica.
Nel merito, la Sezione rileva che la disciplina del servizio mensa e dei buoni pasto non è assistita da norma primaria ma è rimessa alla fonte contrattuale. L’art. 35 del CCNL funzioni locali 2019-2021 prevede che gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire il servizio o attribuire i buoni sostitutivi. L’istituto non è quindi obbligatorio e, secondo l’orientamento dell’ARAN richiamato, in mancanza di risorse non sorge alcun diritto soggettivo alla corresponsione.
Chiarita la non obbligatorietà del servizio, resta il nodo del tetto di spesa. Il costo dei buoni pasto rientra tra le voci che compongono il limite dell’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, disposizione qualificata dalla giurisprudenza costituzionale come principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La Sezione osserva che, ove la legge non abbia espressamente derogato, il vincolo continua a trovare applicazione, come affermato dalla Sezione regionale del Veneto. Le deroghe al parametro sono state introdotte solo in ipotesi specifiche, quali il personale delle Province e i comuni colpiti da eventi sismici. Il parametro va inteso in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013, e non è ammissibile ricavare in via interpretativa la sterilizzazione degli effetti del limite.
Nel caso esaminato la modifica del parametro è funzionale a un aumento in senso assoluto della spesa di personale, non giustificabile neppure dal carattere di stretta necessità del costo per un servizio essenziale dell’ente. Il quesito riceve pertanto risposta negativa.
Nota della Redazione
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