Perequazione pensioni, legittimo il bilanciamento del d.l. 65/2015 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 84 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, il sistema introdotto dall’art. 1 del d.l. n. 65/2015, convertito dalla legge n. 109/2015, integra un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica. Superato il vaglio di legittimità costituzionale con la sentenza n. 250/2017, tale disciplina è conforme ai principi già enunciati dalla sentenza n. 70/2015. Ne consegue che la rivalutazione è integralmente riconosciuta solo per i trattamenti sino a tre volte il minimo INPS ed è esclusa per quelli superiori a sei volte il minimo. Il giudice contabile deve pertanto rigettare la domanda di riliquidazione fondata esclusivamente sull’asserita incostituzionalità del d.l. n. 65/2015, non potendo disapplicare una normativa che ha superato il sindacato di costituzionalità.
Il Fatto
L’INPS ha proposto appello avverso la sentenza con cui la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania aveva accolto la domanda della pensionata, riconoscendole la rivalutazione del trattamento per gli anni 2012 e 2013 in applicazione delle percentuali previste dalla normativa succeduta al blocco delle perequazioni.
Il Giudice di primo grado aveva ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al d.l. n. 65/2015, emanato per dare attuazione alla sentenza n. 70/2015. L’Istituto previdenziale ha eccepito che la ricorrente aveva già ottenuto i benefici della pronuncia costituzionale con la rata di pensione dell’agosto 2015 e che, in ogni caso, era titolare di un trattamento superiore a sei volte il minimo INPS, per il quale la perequazione è esclusa.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione ha dichiarato la contumacia dell’appellata, non costituitasi nonostante la rituale notificazione dell’atto di appello e del decreto di fissazione d’udienza al procuratore del grado precedente.
La Corte ha poi verificato l’ammissibilità del gravame alla luce dell’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici consente l’appello per soli motivi di diritto. Poiché l’Istituto ha prospettato asseriti errori interpretativi della normativa di riferimento, l’impugnazione è stata ritenuta ammissibile.
Nel merito, il giudice contabile ha ricostruito il quadro normativo. Dopo la declaratoria di illegittimità dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011 ad opera della sentenza n. 70/2015, il legislatore è intervenuto con lo art. 1 del d.l. n. 65/2015, che gradua la perequazione in base all’importo del trattamento: integrale sino a tre volte il minimo INPS, ridotta progressivamente fino a cinque volte ed esclusa oltre le sei volte.
La Corte ha richiamato la sentenza n. 250 del 1° dicembre 2017, con cui il Giudice delle leggi ha respinto le censure di incostituzionalità del d.l. n. 65/2015, ravvisando un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica, in termini differenti rispetto alle disposizioni già dichiarate illegittime.
Su questa base il Collegio ha ritenuto la domanda introdotta in primo grado giuridicamente infondata e l’appello dell’INPS fondato: il comportamento dell’Istituto risulta correttamente ancorato agli effetti delle richiamate pronunce costituzionali, non potendo la pensionata usufruire dei benefici della sentenza n. 70/2015 per la titolarità di un trattamento superiore a sei volte il minimo. Assorbite le altre eccezioni, le spese di difesa sono state compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., nulla disponendosi per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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