Fondo salario accessorio e dirigenti: inammissibile il quesito dell’ente (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 260 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 è inammissibile quando solleciti la Sezione regionale di controllo su uno specifico caso concreto, difettando dei requisiti di generalità e astrattezza e sconfinando in un intervento di co-amministrazione. È parimenti estranea al perimetro della contabilità pubblica la questione relativa all’articolazione delle elevate qualificazioni (già posizioni organizzative), demandata dall’art. 40, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 alla contrattazione collettiva, la cui interpretazione è rimessa in via esclusiva all’ARAN ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 165/2001. La Sezione può comunque confermare che, in caso di prima istituzione della dirigenza e in mancanza di un parametro storico, la rideterminazione del fondo salario accessorio avviene in via figurativa, con parametro alternativo congruamente motivato e ispirato alla ratio legis.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune toscano ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere concernente la possibilità di rideterminare il rapporto tra elevate qualificazioni e dirigenza. Dopo la soppressione della dirigenza avvenuta nel 2015 per esigenze finanziarie, l’ente intendeva re-istituirla, rideterminandone il contingente in organico, e ridurre da cinque a tre le figure dirigenziali di riferimento.
Il quesito chiedeva se, ricomposto il fondo salario accessorio 2016 in via figurativa tenendo conto del numero di dirigenti e posizioni organizzative del 2014, fosse possibile aumentare il numero delle posizioni organizzative utilizzando l’economia derivante dalla diminuzione delle posizioni dirigenziali.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina in via preliminare le condizioni di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo, la legittimazione del Sindaco quale rappresentante dell’ente è riconosciuta, così come il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.
Sotto il profilo oggettivo, la Sezione richiama la nozione di contabilità pubblica elaborata dalla Sezione delle autonomie: essa resta circoscritta alla sola fase finanziaria degli interventi di settore, non potendo estendersi a qualsivoglia attività amministrativa avente effetti finanziari. Diversamente, le Sezioni regionali diverrebbero organi di consulenza generale.
Il quesito viene disarticolato in due enunciati. Il primo, sulla rideterminazione retroattiva del fondo in via figurativa, difetta dei requisiti di generalità e astrattezza: il parere interferirebbe con scelte discrezionali dell’amministrazione, sconfinando in un intervento di co-amministrazione.
Il secondo enunciato, relativo all’articolazione delle elevate qualificazioni, investe questioni demandate dall’art. 40, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 alla contrattazione collettiva, estranee al perimetro della contabilità pubblica. L’interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo spetta in via esclusiva all’ARAN, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 165/2001.
Entrambi i profili precludono l’esame nel merito. La Sezione dichiara pertanto inammissibile la richiesta. A fini meramente collaborativi, e astraendo dalle scelte dell’ente, conferma che la rideterminazione del fondo salario accessorio, in caso di prima istituzione della dirigenza, avviene in via figurativa con parametro alternativo congruamente motivato, essendo la ratio legis dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, in combinato disposto con l’art. 33 d.l. n. 34/2019, quella di mantenere invariato il valore medio pro capite di attingibilità al fondo.
Nota della Redazione
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