Resa del conto giudiziale solo per il consegnatario con debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 47 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un debito di custodia, ossia quando gestisca un deposito o magazzino alimentato da acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, che connota la posizione del consegnatario presso una singola articolazione funzionale, comporta la sola sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte destinate all’uso immediato. In tale ipotesi difettano i presupposti normativi della resa del conto e il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile.

Il Fatto

Il giudizio concerne il conto giudiziale reso per l’esercizio finanziario 2022 da un consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune. Il magistrato istruttore, con propria relazione, aveva rilevato l’insussistenza di elementi sufficienti per una proposta di regolarità del conto e di discarico, deferendo la questione al Collegio.

Il conto, trasmesso all’Amministrazione con ampio ritardo e poi depositato presso la Sezione, risultava privo della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, del c.g.c.. Il consegnatario, nel costituirsi, ha preso atto che per i beni affidati, destinati all’uso ordinario degli uffici, non si configurava un debito di custodia e ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o l’improcedibilità del conto. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla qualificazione della posizione del consegnatario e, di riflesso, alla sussistenza dell’obbligo di rendere il conto. La Corte muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che espressamente esclude i consegnatari con debito di vigilanza dall’obbligo, riservato invece ai consegnatari con debito di custodia.

Il Collegio ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte destinate all’uso immediato.

La Corte precisa il criterio di discrimine quantitativo e qualitativo: qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa non è più finalizzata al funzionamento ma al continuativo rifornimento, e viene a configurarsi una vera gestione contabile, soggetta a conto. I beni costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento degli uffici restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi inventariali erano in uso presso l’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali, non custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino in conformità al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Il Collegio conclude pertanto che gravava sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico, con conseguente venir meno dei presupposti normativi della resa del conto. Il giudizio è dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., trattandosi di pronuncia su questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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