Esclusa pensione privilegiata per depressione dopo quindici anni di silenzio sintomatologico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 148 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione privilegiata, ai sensi dell’art. 64 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973, presuppone una menomazione dell’integrità personale con carattere invalidante e dipendente da causa di servizio. Tale dipendenza sussiste solo quando i fatti di servizio abbiano agito quale causa o concausa efficiente e determinante dell’infermità, acquisendo valore di conditio sine qua non. Non è sufficiente che la malattia si manifesti durante la prestazione lavorativa, occorrendo la prova di un concreto nesso etiologico tra le situazioni di servizio e il conclamarsi della patologia. È escluso che integri concausa efficiente il servizio qualificato come mero fattore scatenante. In presenza di un intervallo temporale significativo tra il primo episodio e la successiva manifestazione patologica, privo di supporto documentale circa la gravosità del servizio, il nesso causale deve ritenersi interrotto.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria e poi transitato nei ruoli civili, era stato riconosciuto affetto da “sindrome ansiosa depressiva” con decreto del 27.06.1995. Nel 2013 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “disturbo depressivo maggiore con ansia”. Il Comitato di verifica aveva escluso il nesso di causalità e il Ministero aveva negato la dipendenza da causa di servizio.

Il ricorrente ha quindi impugnato il decreto di diniego e il silenzio dell’Amministrazione, chiedendo accertarsi la dipendenza delle patologie dal servizio ai sensi dell’art. 2 d.P.R. n. 461/2001 e il conseguente diritto al trattamento pensionistico privilegiato. A sostegno ha allegato la gravosità del servizio in ambiente carcerario, i turni continuativi, la carenza di organico e un evento drammatico cui aveva assistito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola dell’art. 64 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973: il diritto a pensione privilegiata non è legato al mero manifestarsi di una malattia invalidante durante la prestazione, ma alla provata sussistenza di un concreto nesso etiologico tra le situazioni di servizio e il conclamarsi dell’infermità. Il servizio deve avere facilitato, con rapporto causale incidente, l’insorgenza della malattia ovvero aggravato o accelerato il decorso, assumendo valore di conditio sine qua non. Richiamando la giurisprudenza contabile (Sez. VI p.m. n. 69831 del 4.12.1986; n. 77757 del 6.4.1992), il Collegio ribadisce che il servizio qualificato come semplice fattore scatenante non integra concausa efficiente e determinante.

Sul piano istruttorio, la Corte rileva come la prima diagnosi di sindrome ansioso-depressiva risalga al 1991, con verbale della CMO del 20.05.1994 che aveva riconosciuto il nesso di causalità in presenza di “assenza di elementi psicopatologici attuali”. La successiva diagnosi di disturbo depressivo maggiore con ansia è stata posta dalla CMO il 04.04.2013, a distanza di circa quindici anni.

Il Comitato di verifica, il 25.09.2013, ha negato il nesso causale, qualificando la patologia come nevrosi poggiante su personalità predisposta e priva di documentate situazioni conflittuali idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo. L’UML ha confermato il parere, evidenziando che il lungo silenzio sintomatologico e lo spostamento di incarichi non trovano supporto documentale, emergendo anzi note cliniche su crisi extra-lavorative.

Il consulente che ha integrato il Collegio medico-legale ha ritenuto il quadro sufficiente a motivare l’interruzione del nesso di causalità materiale e a giustificare l’ipotesi di fattori contingenti esterni quali causa dell’evento patologico. Ha inoltre evidenziato l’assenza in atti di elementi attestanti la particolare gravosità del servizio, in termini quantitativi e qualitativi, sufficienti a correlarsi causalmente con l’infermità.

La Corte osserva che il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione della fondatezza delle proprie pretese, limitandosi a considerazioni generiche sulla gravosità del servizio di polizia penitenziaria. L’assoluta concordanza dei pareri medici e l’inesistenza di elementi offerti per dubitarne conducono al rigetto del ricorso. Il provvedimento impugnato è ritenuto esente da censure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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