Inammissibile per difetto di interesse l’appello INPS sulla perequazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. I App. n. 83 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., per soli motivi di diritto. L’interesse ad impugnare va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare all’appellante e non può consistere nella sola correzione della motivazione o del dispositivo della sentenza. È pertanto inammissibile per difetto di interesse l’appello proposto dall’ente previdenziale che, riconosciuto dal primo giudice un diritto pacificamente spettante e già corrisposto, miri soltanto alla rimozione dal mondo giuridico della decisione o ad evitare un ipotetico rischio di duplicazione del pagamento, senza allegare un pregiudizio attuale e giuridicamente apprezzabile. Nel giudizio contabile pensionistico non è ammissibile, in appello, un’eccezione di pagamento che non si traduca, in quanto condivisa da tutte le parti, in una cessazione della materia del contendere, poiché la sua valutazione imporrebbe accertamenti di fatto preclusi al giudice di seconde cure.
Il Fatto
La vicenda riguarda una pensionata che, unitamente ad altri ex dipendenti pubblici, aveva adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, per ottenere la perequazione automatica del trattamento pensionistico per gli anni 2012 e 2013. La ricorrente, percettrice di un trattamento complessivo lordo superiore a euro 1.405,05 al 1° gennaio 2012, era soggetta al blocco della perequazione introdotto dalla normativa del 2011.
Con la sentenza impugnata la Sezione regionale aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione secondo le percentuali previste dall’art. 24, comma 25-bis, del d.l. n. 214 del 2011, compensando le spese. L’INPS ha proposto appello, lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’omesso esame dell’eccezione di avvenuto pagamento, già documentata in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha anzitutto dichiarato la contumacia dell’appellata, non costituitasi nonostante la rituale evocazione in giudizio, e ha ritenuto ammissibile l’appello sotto il profilo dei limiti dell’art. 170 c.g.c., avendo l’INPS dedotto asseriti errori di diritto nell’applicazione della disciplina di legge.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il percorso del giudizio di primo grado: la domanda iniziale era stata formulata prima del deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2017, che aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell’art. 24. Il giudice di prime cure, applicando il principio di conservazione degli atti processuali, aveva interpretato la domanda come comunque rivolta al riconoscimento della perequazione nella misura prevista dalla norma ritenuta costituzionalmente legittima.
Tale interpretazione è stata confermata in appello, sul rilievo che nell’esegesi degli atti processuali delle parti operano i criteri di cui all’art. 1362 ss. c.c., che valorizzano l’intenzione delle parti, e che il principio di conservazione dell’atto giuridico impone una valutazione complessiva dell’atto, non limitata alle conclusioni. La Corte ha richiamato il principio che impone di evitare eccessi di formalismo, in coerenza con l’art. 6§1 CEDU e con la giurisprudenza di legittimità, ed ha osservato che la domanda originaria esprimeva un petitum sostanziale volto alla riliquidazione della pensione.
L’appello è stato invece dichiarato inammissibile sotto altro profilo. L’INPS aveva riconosciuto che il diritto attribuito era effettivamente spettante e che le somme erano già state corrisposte. Secondo la Corte, l’impugnazione meramente intesa alla rimozione della sentenza o ad evitare un ipotetico rischio di ripetizione del pagamento difetta di interesse ad agire, richiamando l’art. 100 c.p.c. e la recente pronuncia della Cassazione n. 2653 del 2023, secondo cui l’interesse deve avere carattere attuale e oggettivo.
La Corte ha inoltre escluso che l’eccezione di pagamento potesse essere esaminata in appello: nel giudizio pensionistico tale eccezione è ammissibile solo se, condivisa da tutte le parti, si risolva in una cessazione della materia del contendere, poiché altrimenti imporrebbe valutazioni di fatto precluse al giudice di seconde cure. L’appello è stato quindi respinto, in parte infondato e in parte inammissibile, nulla disponendosi per le spese legali e di giustizia.
Nota della Redazione
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