Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione nel termine perentorio (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 29 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, quando il giudizio è sospeso per la decisione di una questione di legittimità costituzionale e con il provvedimento di sospensione non sia stata fissata l’udienza di prosecuzione, le parti devono chiedere al giudice la fissazione dell’udienza nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, ai sensi dell’art. 107 del codice di giustizia contabile. In difetto di riassunzione nel termine, il processo si estingue ai sensi dell’art. 111 del codice di giustizia contabile. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza; le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8.
Il Fatto
Un ex appartenente al disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, confluito nel Corpo di Polizia Penitenziaria ai sensi della legge n. 395/1990, ha proposto ricorso pensionistico chiedendo la riliquidazione del trattamento con il sistema “misto” previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo del più sfavorevole calcolo fondato sull’art. 44 del medesimo d.P.R.
Il giudice di prime cure ha respinto la domanda, ritenendo l’art. 54 applicabile al solo personale militare e non anche al personale della Polizia Penitenziaria, forza di polizia ad ordinamento civile, quando il pensionamento sia intervenuto dopo la smilitarizzazione del Corpo. L’appellante ha chiesto la riforma della decisione; l’INPS ha resistito chiedendo la conferma.
La Motivazione della Corte
Con ordinanza n. 9/A/2022 del 5 aprile 2022 la Sezione ha sospeso il giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 1, comma 4, legge n. 395/1990. La questione è stata definita con Corte cost. n. 33 del 2023, depositata il 28 febbraio 2023.
La Segreteria ha comunicato alle parti costituite, in data 06/03/2023, la cessazione della causa di sospensione, per gli effetti di cui all’art. 107 del codice di giustizia contabile. Entro i tre mesi da tale comunicazione nessuna delle parti ha presentato istanza di riassunzione.
La Corte richiama il disposto dell’art. 107, che impone alle parti di chiedere la fissazione dell’udienza di prosecuzione nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione. L’art. 111 stabilisce che il processo si estingue quando le parti non abbiano provveduto a riassumere o proseguire il giudizio entro il termine perentorio stabilito dalla legge, e che l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza.
La Sezione rileva che il termine è decorso senza alcuna attività riassuntiva; il Presidente ha quindi fissato l’udienza odierna. L’INPS, con note depositate il 18 gennaio 2024, ha dichiarato che nulla osta alla preannunciata estinzione. Alla stregua delle norme richiamate, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, con spese a carico delle parti che le hanno sostenute ai sensi dell’art. 111, comma 8.
Nota della Redazione
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