Danno erariale indiretto da malpractice ridotto per concorso causale dei sanitari (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 30 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile per danno erariale indiretto derivante da condanna civile dell’amministrazione per malpractice sanitaria, il giudice contabile accerta il nesso di causalità secondo il principio della circolarità delle prove, valorizzando la CTU espletata nel processo civile. L’apporto causale di ciascun sanitario va determinato in relazione al suo concreto contributo etiologico, anche in rapporto ai colleghi non evocati in giudizio. Il Collegio può ridurre equitativamente, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., la quota di danno imputabile all’unico convenuto, tenuto conto della maggiore incidenza causale degli altri interventi e del più limitato apporto temporale del sanitario appellante. Il dovere di sinteticità di cui all’art. 5, comma 2, c.g.c. consente di applicare il principio della ragione più liquida, decidendo il motivo suscettibile di definire il giudizio.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dirigente medico in servizio presso l’unità operativa di chirurgia generale di una struttura ospedaliera, contestandogli un danno erariale indiretto di € 56.978,37. L’amministrazione di appartenenza era stata condannata dal giudice civile, con sentenza n. 1629/2017, al risarcimento dei danni patiti da una paziente a seguito di interventi di bendaggio gastrico e delle successive complicanze infettive. Il pregiudizio erariale era stato poi liquidato con deliberazione commissariale.
Secondo l’accusa contabile, il sanitario non avrebbe gestito efficacemente il focolaio settico post-operatorio, omettendo l’esame colturale della secrezione e la conseguente terapia antibiotica mirata. Il Collegio di primo grado, con sentenza n. 648/2022, aveva affermato la responsabilità del medico, riducendo però il danno al cinquanta per cento per il concorso causale degli altri sanitari non evocati. L’appellante ha chiesto la riforma, deducendo difetto di prova del nesso causale, insussistenza della colpa grave, mancato coinvolgimento nel giudizio civile e erronea quantificazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione di appello ha ritenuto di decidere applicando il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., richiamando il dovere di sinteticità dell’art. 5, comma 2, c.g.c. Tale approccio consente di esaminare direttamente il profilo dirimente del merito, in ossequio a un approccio orientato all’impatto operativo e all’economia processuale, senza dover seguire l’ordine logico delle questioni.
Il Collegio ha così esaminato il motivo concernente il contributo etiologico dell’appellante. Nel giudizio civile il medico non era stato parte e, in ossequio alla circolarità delle prove, la CTU acquisita in quella sede ha assunto rilievo essenziale. Il consulente aveva riconosciuto l’adeguatezza dell’intervento bariatrico iniziale, escludendo il danno psichico e individuando un danno biologico legato agli esiti di natura estetica.
La Corte ha ritenuto che il danno estetico sia stato il frutto dell’operato di tutti i medici che hanno avuto in cura la paziente dal dicembre 2007 al dicembre 2008. La mancata individuazione del batterio responsabile della sepsi e i vani tentativi di sostituzione del port hanno caratterizzato le condotte tanto dell’appellante quanto degli altri sanitari non evocati dalla Procura regionale.
L’apporto causale dell’appellante è stato temporalmente più limitato rispetto a quello degli altri medici, l’intervento iniziale era corretto e il danno estetico è dipeso essenzialmente dai successivi interventi non risolutivi. Su queste basi, il Collegio ha ridotto equitativamente, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., il danno imputabile a un terzo della somma complessiva, con assorbimento delle altre doglianze. Ha quindi condannato l’appellante al pagamento di € 18.992,00, oltre rivalutazione e interessi legali, ponendo a suo carico le spese del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.