Attività agricola non vietata e insussistenza della colpa grave (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 17 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio di un’attività agricola di carattere non professionale, con impegno modesto e non prevalente rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno, non integra la fattispecie di incompatibilità assoluta di cui all’art. 60 d.P.R. n. 3/1957, ma va ricondotto alle attività soggette ad autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001. La mancata richiesta di autorizzazione non è sufficiente, di per sé, a fondare la responsabilità erariale del dipendente, occorrendo la prova del dolo o della colpa grave. Quest’ultima va esclusa quando l’attività sia stata avviata prima dell’assunzione e proseguita in un quadro normativo e giurisprudenziale incerto, senza obbligo di comunicazione al momento della costituzione del rapporto.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio una dipendente di un Comune siciliano, titolare di un’impresa agricola esercente attività di vivaismo, contestandole un danno erariale di € 114.478,50, pari ai ricavi conseguiti negli anni dal 2018 al 2021 e non versati all’ente. Secondo l’accusa, l’attività extraistituzionale, mai autorizzata, integrava un’ipotesi di incompatibilità assoluta con il rapporto di lavoro a tempo pieno, in violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 3/1957.
La Sezione giurisdizionale di primo grado, con la sentenza n. 289/2024, ha qualificato l’attività come autorizzabile e ha assolto la dipendente per difetto dell’elemento soggettivo, escludendo sia il dolo sia la colpa grave. La Procura ha proposto appello, dichiarando acquiescenza alla qualificazione dell’attività come soggetta ad autorizzazione, ma contestando le statuizioni su dolo e colpa grave e la quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello rileva anzitutto un profilo processuale: l’appellata, pur assolta, non ha proposto appello incidentale sui capi relativi all’antigiuridicità e alla produzione del danno, sicché tali statuizioni sono passate in giudicato (in termini, Cass. Sez. Un. n. 11799/2017). Il perimetro del gravame resta pertanto circoscritto al requisito soggettivo e, solo in subordine, alla quantificazione.
Sul merito, il Collegio condivide la motivazione dei primi giudici. La disciplina richiamata dalla Procura non menziona l’attività agricola, e neppure il Codice di comportamento adottato dal Comune nel 2014 la annovera tra le attività compatibili previa autorizzazione. La giurisprudenza amministrativa ritiene compatibile con il principio di esclusività lo svolgimento dell’attività agricola in forma non professionale (Cons. Stato, sez. II, ord. 2120/2023; Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5854/2025).
Nel caso concreto, la dipendente non rivestiva la qualifica di imprenditore agricolo professionale ex art. 1 d.lgs. n. 99/2004, gestiva fondi di modesta estensione di provenienza familiare ed era collaborata dal coniuge, che materialmente svolgeva le ore di lavoro necessarie. La Procura non ha efficacemente controdedotto su questo punto. Anche la domanda di finanziamento inoltrata nel 2006, pur non qualificabile come richiesta di autorizzazione, esclude l’intento doloso. Manca dunque la prova di un comportamento reticente o malizioso finalizzato a trarre vantaggio personale.
Quanto alla colpa grave, la Corte muove da un rilievo cronologico decisivo: l’attività agricola era stata avviata nel 1973 e la partita IVA richiesta nel 1983, ben prima dell’assunzione del 1988. Al momento della costituzione del rapporto vigeva il solo art. 60 d.P.R. n. 3/1957, che non includeva l’agricoltura tra le attività vietate; la disciplina sulle incompatibilità fu introdotta solo con l’art. 26 d.lgs. n. 80/1998, poi confluita nell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001. Nessun obbligo di comunicazione gravava quindi sulla dipendente all’assunzione né nel 1996.
Neppure regge la tesi secondo cui l’autorizzazione sarebbe divenuta cogente dal 2014, poiché il nuovo Codice di comportamento non contempla l’attività agricola né tra quelle assolutamente incompatibili né tra quelle relativamente incompatibili. La vicenda si è svolta in un contesto normativo e interpretativo incerto, che esclude qualsiasi giudizio di rimproverabilità. L’appello è respinto e il terzo motivo, relativo alla quantificazione, resta assorbito.
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Nota della Redazione
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